Cassazione Penale, Sentenza n. 34564/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Cinque indagati hanno impugnato l’ordinanza del 10 giugno 2026 del Tribunale di Bologna, pronunciata in sede di riesame: il Tribunale aveva escluso l’aggravante dell’art. 416-bis.1 c.p. e confermato nel resto l’ordinanza del G.i.p. del 9 aprile 2026, che aveva applicato la custodia cautelare in carcere. I ricorsi riguardavano principalmente il capo A, relativo alla tentata rapina pluriaggravata di un furgone portavalori destinato a trasportare una rilevante quantità d’oro nella serata del 18 marzo 2026; erano inoltre contestati la violazione della normativa sulle armi, la ricettazione di autoveicoli e il furto di autoveicoli, riferiti rispettivamente al 18 e al 17 marzo 2026. Perdonò e Baratto hanno contestato che le condotte avessero superato la soglia degli atti preparatori, rilevando che la loro comparsa nelle investigazioni risaliva a poco prima delle 17 del giorno dell’arresto e che l’intervento delle forze dell’ordine era avvenuto circa tre ore prima del previsto passaggio del furgone; hanno inoltre sostenuto che l’art. 628-bis c.p. non fosse applicabile, non essendo stata accertata una scorreria armata, e che la custodia in carcere fosse stata disposta senza adeguata individualizzazione delle esigenze cautelari e senza spiegare l’inidoneità degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico. Xhixha ha contestato la gravità degli indizi e la motivazione sulla misura, sostenendo di essere arrivato a Bologna dall’Albania il giorno dell’arresto, di non avere partecipato alla preparazione del reato, di non essere coinvolto nelle conversazioni intercettate né riconosciuto dal collaboratore, e che la sua presenza nel luogo dell’arresto fosse occasionale; ha inoltre dedotto che il tentativo non fosse iniziato, che la condotta statica nel casolare non integrasse la scorreria armata e che non potesse rispondere di reati consumati prima del suo arrivo. Losurdo ha contestato il superamento della soglia del tentativo, richiamando anche una conversazione nella quale avrebbe suggerito di attendere perché era ancora presto e la riunione operativa non era iniziata. Cannone ha formulato doglianze analoghe sulla mancata configurabilità del tentativo e sull’art. 628-bis c.p., sostenendo che la mera disponibilità di armi nella base non integrasse la condotta prevista dalla norma; ha altresì contestato la motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare sull’attualità del pericolo di reiterazione e sull’inadeguatezza di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ha disposto la trasmissione di copia della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., non conseguendo dalla decisione la liberazione. Quanto al tentativo di rapina, la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione del Tribunale: sopralluoghi, individuazione dell’obiettivo, predisposizione di armi e altri mezzi, convergenza nel covo, abbigliamento da travisamento e riunione operativa dimostravano che il piano era stato definito e già attuato, con condotte idonee e univocamente dirette alla rapina; l’intervento delle forze dell’ordine costituiva l’evento imprevedibile che ne aveva impedito la consumazione. Ha inoltre ritenuto motivata la partecipazione dei singoli: Losurdo quale organizzatore, Cannone tra gli addetti al trasporto di armi e materiale, Perdonò e Baratto presenti alla riunione immediatamente precedente l’assalto, e Xhixha, la cui presenza nel covo, fuga insieme agli altri e disponibilità di passamontagna e guanti sono state considerate incompatibili con la spiegazione di una presenza occasionale. La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le doglianze sull’art. 628-bis c.p.: la disposizione prevede modalità alternative, tra cui l’uso di dispositivi esplosivi o micidiali e di armi da parte di un gruppo organizzato, e nel caso risultavano predisposti armi da guerra, esplosivi, taniche di benzina, punte chiodate, jammer e altri strumenti; l’aggravante è applicabile anche al tentativo quando le modalità del fatto indicano concretamente e univocamente quelle che sarebbero state realizzate con la consumazione. Sono state parimenti respinte le censure cautelari: il Tribunale aveva fondato il pericolo attuale di reiterazione sulla recente commissione dei fatti, sulla loro gravità e modalità organizzate, sulla disponibilità di armi e sui rapporti criminali; aveva inoltre spiegato perché la custodia in carcere fosse la misura adeguata. Per Losurdo era stata motivata anche l’esigenza di fuga. Il controllo di legittimità non consentiva una nuova valutazione dei fatti o delle esigenze cautelari, in assenza di violazioni di legge o di motivazione mancante o manifestamente illogica.
Norme richiamate
Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia, come nel caso in esame, iniziato ad attuarlo.
Il tentativo è configurabile anche in presenza di atti non esecutivi in senso stretto, quando il piano criminoso sia stato definito nei dettagli e la condotta abbia già iniziato a darvi attuazione, con direzione univoca verso la commissione del delitto.
Non sfugge, poi, che la disposizione di legge sopra richiamata non indica come unico elemento costitutivo lo scorrere in armi le campagne o le pubbliche vie ma prevede (attraverso l’uso della disgiuntiva “ovvero”) situazioni alternative quali l’”uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi …” o (si noti l’uso di altra disgiuntiva) l’impiego di “ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio”.
L’aggravante contempla modalità alternative: non richiede necessariamente che il gruppo scorra armato nelle campagne o nelle pubbliche vie, potendo fondarsi anche sull’uso di armi o dispositivi esplosivi o micidiali, oppure sull’impiego di altre tecniche o metodi violenti o di sabotaggio. La Corte afferma inoltre che l’aggravante può applicarsi al delitto tentato quando le modalità accertate forniscano indicazioni concrete e univoche sulle condotte che sarebbero state realizzate.
Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più avanti – che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato».
Nel ricorso cautelare per cassazione, la contestazione della gravità indiziaria può essere esaminata solo se denuncia una specifica violazione di legge oppure una motivazione mancante o manifestamente illogica; non è consentito sostituire la valutazione di merito delle risultanze.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.
L’attualità del pericolo di reiterazione richiede una prognosi concreta, fondata sulle modalità della condotta, sulla personalità e sul contesto socio-ambientale; non è necessario individuare occasioni specifiche e imminenti di ricaduta.
In tema di adeguatezza della misura cautelare adottata, non è necessaria una analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è necessario che il giudice indichi gli elementi specifici che, nel singolo caso, fanno ragionevolmente ritenere quella applicata all'indagato o all'imputato come la misura più idonea a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari.
Per motivare la scelta della misura cautelare non occorre confutare analiticamente ogni alternativa, ma il giudice deve indicare elementi specifici del caso che giustifichino l’adeguatezza della misura prescelta rispetto alle esigenze cautelari.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati trovansi ristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo
Quando la decisione non determina la liberazione dell’indagato detenuto, la Corte dispone la trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Il tentativo è configurabile anche prima dell’inizio degli atti esecutivi tipici, quando gli atti preparatori, valutati nel loro complesso e nel contesto concreto, dimostrino che il piano è stato definito e che l’agente ha iniziato ad attuarlo, con condotte idonee e univocamente dirette alla commissione del delitto; la mancata consumazione deve dipendere da un evento imprevedibile e indipendente dalla volontà dell’agente.
- L’idoneità e l’univocità della condotta vanno valutate considerando il piano criminoso nel suo complesso e le circostanze concrete, inclusi la predisposizione dei mezzi, la ripartizione dei ruoli e l’imminente passaggio alla fase operativa; la prova dell’univocità può risultare anche da elementi ulteriori rispetto al singolo atto.
- L’aggravante prevista dall’art. 628-bis c.p. non richiede sempre una scorreria armata: le modalità di commissione indicate dalla norma sono alternative e possono consistere anche nell’uso di armi o dispositivi esplosivi o micidiali da parte di un gruppo organizzato.
- Un’aggravante prevista per la rapina consumata può applicarsi anche alla rapina tentata quando le modalità concrete accertate siano idonee a fornire indicazioni concrete e univoche sulle condotte che sarebbero state realizzate se il reato fosse stato portato a compimento.
- Nel controllo di legittimità su un’ordinanza cautelare, la Corte di cassazione non rivaluta i fatti, l’attendibilità delle fonti o la rilevanza degli elementi indiziari; verifica che il giudice di merito abbia rispettato le norme e motivato senza omissioni o manifeste illogicità.
- L’attualità del pericolo di reiterazione si fonda su una prognosi concreta che considera modalità del fatto, personalità dell’indagato e contesto socio-ambientale, senza richiedere la previsione di specifiche occasioni imminenti di recidiva.
- La custodia cautelare in carcere può essere motivata senza una confutazione analitica di ogni misura alternativa, purché siano indicati elementi specifici, tratti dalla natura e dalle modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato, che rendano ragionevole ritenere la misura carceraria la più adeguata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34456/2026 del 25/09/2026
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34458/2026 del 25/09/2026
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34459/2026 del 25/09/2026
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34473/2026 del 25/09/2026
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34488/2026 del 25/09/2026
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34507/2026 del 25/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →