Cassazione Penale, Sentenza n. 34488/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 1° dicembre 2025 della Corte d'appello di Venezia, che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativa a una società cooperativa sociale dichiarata fallita il 16 settembre 2013. I primi quattro motivi denunciavano profili di nullità del dibattimento di primo grado dopo il mutamento della composizione del collegio: si contestava che il consenso preventivo alla lettura degli atti, dichiarato dal difensore all'udienza del 10 maggio 2021, risultasse soltanto da una trascrizione stenotipica successiva, non dal verbale riassuntivo né dalla prima trascrizione; si censurava inoltre il rigetto, all'udienza del 20 gennaio 2022, della richiesta di rinnovare le prove orali, deducendo che tale ordinanza fosse stata implicitamente revocata o fosse incompatibile con l'utilizzazione delle dichiarazioni raccolte dal collegio precedente. Il ricorso prospettava anche l'omessa risposta della sentenza d'appello sulla completezza del verbale e sulla validità ed efficacia del consenso preventivo, nonostante la richiesta di rinnovazione di alcune prove dichiarative.
La decisione
La Corte ha ritenuto i primi quattro motivi infondati, ma non manifestamente infondati, e quindi idonei a superare il vaglio di ammissibilità. Ha richiamato lo statuto della rinnovazione dibattimentale in caso di mutamento del giudice: il consenso delle parti alla lettura non è necessario per gli esami testimoniali dei quali la ripetizione non sia avvenuta perché non richiesta, non ammessa o non più possibile; le parti possono chiedere nuove prove e, indicando specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte, restando fermi i poteri valutativi del giudice ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p. La Corte ha quindi rilevato la prescrizione, maturata il 21 febbraio 2026 tenuto conto di 14 giorni di sospensione per rinvii richiesti dalle parti, e ha dichiarato estinto il reato. Il testo fornito non riporta la parte conclusiva del dispositivo.
Norme richiamate
art. 190 c.p.p.
l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa
Nel decidere sulla rinnovazione delle prove già assunte dal giudice di diversa composizione, il giudice conserva i poteri di valutazione, compreso quello di escludere la rinnovazione quando sia manifestamente superflua.
art. 495 c.p.p.
l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa
Il mutamento della composizione del giudice consente alle parti di chiedere la rinnovazione delle prove già assunte, ma la richiesta deve indicarne specificamente le ragioni ed è soggetta alla valutazione giudiziale sulla sua non manifesta superfluità.
Massime di principio
- In caso di rinnovazione del dibattimento dovuta al mutamento della composizione del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti non è necessario per gli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile.
- A seguito del mutamento della composizione del giudice, le parti possono chiedere prove nuove e la rinnovazione di quelle già assunte; per quest'ultima devono indicare specificamente le ragioni della richiesta, sulla quale il giudice decide esercitando i poteri valutativi previsti dagli artt. 190 e 495 c.p.p., anche quanto alla manifesta superfluità.
Come è indicizzato
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