Cassazione Penale, Sentenza n. 34507/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
L’imputata ha proposto ricorso contro la sentenza del 10 ottobre 2025 della Corte d’appello di Roma, che aveva dichiarato tardiva e quindi inammissibile la sua impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Roma che l’aveva ritenuta responsabile di tentato furto in abitazione. Con l’unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria del 25 giugno 2026, ha dedotto violazione di legge quanto alla decorrenza del termine d’impugnazione: secondo la ricorrente, il termine non decorre dalla notifica del provvedimento che dichiara la non esecutività del titolo, ma dalla notifica dell’estratto contumaciale. Il testo disponibile non indica la data del fatto né ulteriori dettagli della condotta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo: ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione rileva la notifica dell’estratto contumaciale, poiché solo da tale momento l’imputata deve considerarsi formalmente a conoscenza del provvedimento da impugnare e legittimata a impugnarlo in forza del provvedimento del giudice dell’esecuzione. Ha tuttavia annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era prescritto, essendo decorso il termine di sette anni e sei mesi dalla data di commissione. La parte finale del testo fornito è troncata e non consente di ricavare ulteriori statuizioni.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, per essersi il reato prescritto in ragione del decorso del relativo termine (pari ad anni sette e mesi sei) dalla data di comm
La Corte ha applicato il termine di prescrizione indicato in sette anni e sei mesi e, una volta decorso dalla commissione del reato, ha annullato senza rinvio la sentenza.
Massime di principio
- Quando la decorrenza del termine d’impugnazione è collegata alla conoscenza formale del provvedimento da parte dell’imputato, il termine decorre dalla notifica dell’estratto contumaciale e non dalla notifica del distinto provvedimento che dichiara la non esecutività del titolo.
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, risulta decorso il termine di prescrizione del reato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34456/2026 del 25/09/2026
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34458/2026 del 25/09/2026
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34459/2026 del 25/09/2026
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34473/2026 del 25/09/2026
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34488/2026 del 25/09/2026
- Sentenza penale · 25 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34509/2026 del 25/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →