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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34473/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato ha chiesto l’annullamento della sentenza dell’11 novembre 2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale relativa a una società dichiarata fallita l’8 febbraio 2013. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione sull’esclusione dell’esimente del caso fortuito, sostenendo che la contabilità fosse andata dispersa a causa di un allagamento aziendale; ha richiamato anche una perizia giurata, mentre la richiesta di indennizzo assicurativo non era stata accolta. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull’elemento soggettivo, lamentando la sovrapposizione tra le diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e l’insufficiente chiarimento circa la condotta contestata: omessa tenuta delle scritture, che richiede dolo specifico, oppure omissione di annotazioni di singole operazioni, assistita da dolo generico. La Corte ha ritenuto i motivi non manifestamente infondati ai fini dell’ammissibilità e ha rilevato che la prescrizione, considerando 188 giorni di sospensione per rinvii richiesti dalle parti, era maturata il 23 gennaio 2026.

La decisione

La Corte ha rilevato che i motivi, pur infondati secondo la valutazione espressa nel provvedimento, superavano il vaglio di ammissibilità e non erano manifestamente infondati. Sul caso fortuito ha osservato che la mancata riuscita della richiesta di indennizzo assicurativo non dimostra l’inesistenza dell’allagamento, anche alla luce delle testimonianze sulla perizia giurata; la motivazione d’appello aveva tratto dalla soccombenza civile, le cui ragioni erano ignote, l’inesistenza del fatto allegato. Quanto all’elemento soggettivo, ha rilevato che la sentenza aveva sovrapposto le diverse fattispecie di bancarotta documentale e non chiariva quale condotta fosse stata contestata, né risultava contestata una fattispecie patrimoniale che rendesse pertinenti i richiami alla volontà dissimulatoria. In ragione della maturata prescrizione, la Corte ha rilevato la causa estintiva del reato. Il testo fornito si interrompe dopo «P.Q.M.» e non riporta il dispositivo: non è quindi possibile determinare con certezza la formula conclusiva, l’eventuale annullamento e le statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 530, comma 3, c.p.p.

    nel dubbio sull'esistenza dell'esimente, il giudice deve giungere ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530, comma 3, cod. proc. pen.

    In caso di dubbio sull’esistenza di una causa di giustificazione, il giudice deve pronunciare assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.

    In tema di bancarotta fraudolenta documentale, invero, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni.

    L’omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili — inclusi i libri esistenti ma lasciati in bianco — richiede il dolo specifico; l’omessa annotazione di specifiche operazioni, quando non vi sia totale mancanza di annotazioni, è invece caratterizzata da dolo generico. La decisione sottolinea che occorre chiarire quale delle due condotte sia stata contestata.

Massime di principio

  • Per invocare una causa di giustificazione l’imputato è gravato da un onere di allegazione: deve indicare elementi e circostanze, altrimenti ignoti, astrattamente idonei a configurarla. L’onere della prova negativa grava sull’accusa e, in caso di dubbio sull’esimente, si applica l’art. 530, comma 3, c.p.p.
  • Il mancato accoglimento di una richiesta di indennizzo assicurativo non dimostra, di per sé, che l’evento dannoso allegato non sia avvenuto; non è legittimo desumerne l’inesistenza senza conoscere le ragioni della decisione civile, soprattutto quando risultino elementi istruttori a sostegno dell’evento.
  • Nella bancarotta fraudolenta documentale, l’omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, compresa l’esistenza di libri lasciati in bianco, richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto. L’omessa annotazione di specifiche operazioni, se non equivale alla totale mancanza di annotazioni, è invece assistita da dolo generico.
  • La motivazione sulla bancarotta fraudolenta documentale deve identificare la condotta concretamente contestata e distinguere le diverse fattispecie, poiché la loro differenza incide sull’elemento soggettivo richiesto e sulla pertinenza degli argomenti relativi alla volontà dissimulatoria.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolenta
RamiReati fallimentari
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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