Cassazione Civile, Ordinanza n. 22126/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di liquidazione relativo a un atto istitutivo di trust denominato "Carni", nel quale il disponente aveva nominato trustee una società e indicato come beneficiari i figli. L'Agenzia sosteneva che, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 262 del 2006, la costituzione di vincoli di destinazione, incluso il trust, dovesse essere tassata sin dall'origine con imposta sulle successioni e donazioni, nonché con imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, in quanto l'effetto segregativo e il disegno unitario dell'operazione realizzerebbero già un presupposto impositivo. I contribuenti resistevano all'azione erariale e la CTR aveva già ritenuto dovute solo le imposte di registro in misura fissa e non quelle proporzionali, valorizzando la neutralità fiscale dell'atto istitutivo e la mancanza di un immediato trasferimento di ricchezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva escluso l'assoggettamento dell'atto istitutivo del trust e dell'atto di dotazione alle imposte proporzionali di successione/donazione, registro, ipotecaria e catastale, affermando che il presupposto impositivo si realizza soltanto al momento dell'eventuale attribuzione finale dei beni ai beneficiari, quando si produce un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il consolidarsi recente e non sempre lineare dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 2 del d.l. n. 262 del 2006
reintroduce l'imposta sulle successioni e donazioni anche per la costituzione di vincoli di destinazione, ma non consente di anticipare l'imposizione in assenza di un effettivo trasferimento di ricchezza
conv. con modif. del d.l. n. 262 del 2006
legge di conversione della norma che ha ampliato la base impositiva del tributo
richiamato dall'Agenzia come disciplina delle imposte ipotecaria e catastale, ma non ritenuto idoneo a fondare un'imposizione proporzionale anticipata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione
art. 53 Cost.
impone che l'imposizione sia collegata a un effettivo indice di capacità contributiva, dunque a un trasferimento stabile di ricchezza
art. 9 della Tariffa; art. 11 della medesima Tariffa
viene esclusa l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro agli atti istitutivi di trust quando manca un trasferimento definitivo ai beneficiari
Massime di principio
- Nell'istituzione di un trust, l'atto istitutivo e l'atto di dotazione sono fiscalmente neutrali se hanno funzione meramente preparatoria e segregativa, senza attribuzione patrimoniale stabile ai beneficiari.
- Ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, il presupposto impositivo si realizza solo con il trasferimento finale dei beni al beneficiario, non con il mero vincolo di destinazione.
- La costituzione del trust non esprime di per sé capacità contributiva del trustee, del disponente o dei beneficiari, perché non comporta ancora un incremento patrimoniale definitivo.
- La tassazione in misura proporzionale non può essere anticipata sulla base del solo effetto segregativo o della mera intestazione formale dei beni al trustee.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità divenuto recente e consolidato, può disporsi la compensazione delle spese di lite.
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