Cassazione Penale, Sentenza n. 13341/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i capi 9 e 10 dell'incolpazione. Il ricorrente deduceva: 1) mancata e indifferenziata valutazione della gravità indiziaria, senza individuare il contributo causale specifico del GIAMPAOLO e senza tener conto della sua posizione defilata, dell'assenza di legami parentali con famiglie mafiose e della sua incapacità finanziaria; 2) assenza dei presupposti dell'aggravante per agevolazione mafiosa, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; 3) carenza motivazionale circa l'attualità delle esigenze cautelari e omessa valutazione della proposta alternativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. Sul primo punto la Corte ritiene logica e coerente la valutazione delle intercettazioni e degli elementi investigativi, ritenendo dimostrato un contributo causale del ricorrente sia con riferimenti a conversazioni in cui lo stesso ammette la partecipazione sia con evidenze di partecipazione finanziaria pregressa e di gestione sostanziale. Sul secondo punto la Corte conferma la sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa, ritenendo provata la presenza di un'associazione stabilizzata operante anche a Roma e la funzione intimidatoria e di collegamento con le attività contestate. Sul terzo punto la Corte richiama la presunzione relativa di necessità della custodia cautelare quando è in gioco il reato aggravato dall'art. 416‑bis, ritenendo che la difesa non abbia prodotto elementi nel fascicolo o nuovi elementi idonei a superare la presunzione; pertanto la misura carceraria è confermata. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali. Disposto l'invio degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
richiamato nell'ordinanza come aggravante per i reati contestati
La Corte riconosce che la configurazione del delitto aggravato dall'art. 416‑bis produce una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere; pesa quindi sull'imputato l'onere di fornire elementi concreti che la superino
richiamato in relazione alle esigenze cautelari
La valutazione del carattere concreto e attuale delle esigenze cautelari rientra nel campo della presunzione relativa collegata all'art. 416‑bis; il giudice deve verificare la presenza di elementi contrari 'ictu oculi' solo se esistono elementi nel fascicolo o nuovi elementi introdotti dalla difesa
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
disposto l'invio per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter
Norma procedurale riguardante gli adempimenti successivi alla decisione di cassazione
Giurisprudenza citata (Corte Cost. e Sezioni Unite)
Corte Cost. 265/2010 e 231/2011; Sez. 6, Sent. n. 10318 del 22/01/2008
Richiamati principi consolidati secondo i quali la presunzione collegata alla gravità indiziaria e all'aggravante mafiosa impegna la difesa a provare elementi che la superino e limita l'ambito del sindacato del giudice di legittimità sulla congruità della motivazione quando questa risulti lineare e coerente
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni può essere lineare e connettere conversazioni anche distanti nel tempo se risultano coerenti con la ricostruzione fattuale e dimostrano una gestione sostanziale continuativa di operazioni pregresse
- La mera appartenenza temporale o la diversità di ruoli tra più soggetti non esclude che il giudice cautelare possa ricostruire contributi causali specifici sulla base di elementi probatori testuali (ammissioni, riferimenti espliciti)
- La qualificazione del reato come aggravato ai sensi dell'art. 416‑bis produce una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare: tocca alla difesa produrre nel fascicolo o far valere nuovi elementi concreti per confutarla
- La semplice dichiarazione di incapacità finanziaria, l'assenza di legami parentali o la posizione ritenuta defilata non sono automaticamente esimenti: il giudice valuta il complesso probatorio, comprese ammissioni e fatti concreti che indicano partecipazione o finanziamento
- Il passare del tempo non è sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione in contesti di criminalità organizzata senza prove di dissociazione o elementi nuovi idonei a dimostrare la cessazione del rischio
- Se la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e fondata su elementi documentali, il sindacato di legittimità è limitato e difficilmente porterà a riforma della misura cautelare
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