Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13341/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i capi 9 e 10 dell'incolpazione. Il ricorrente deduceva: 1) mancata e indifferenziata valutazione della gravità indiziaria, senza individuare il contributo causale specifico del GIAMPAOLO e senza tener conto della sua posizione defilata, dell'assenza di legami parentali con famiglie mafiose e della sua incapacità finanziaria; 2) assenza dei presupposti dell'aggravante per agevolazione mafiosa, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; 3) carenza motivazionale circa l'attualità delle esigenze cautelari e omessa valutazione della proposta alternativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso come infondato. Sul primo punto la Corte ritiene logica e coerente la valutazione delle intercettazioni e degli elementi investigativi, ritenendo dimostrato un contributo causale del ricorrente sia con riferimenti a conversazioni in cui lo stesso ammette la partecipazione sia con evidenze di partecipazione finanziaria pregressa e di gestione sostanziale. Sul secondo punto la Corte conferma la sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa, ritenendo provata la presenza di un'associazione stabilizzata operante anche a Roma e la funzione intimidatoria e di collegamento con le attività contestate. Sul terzo punto la Corte richiama la presunzione relativa di necessità della custodia cautelare quando è in gioco il reato aggravato dall'art. 416‑bis, ritenendo che la difesa non abbia prodotto elementi nel fascicolo o nuovi elementi idonei a superare la presunzione; pertanto la misura carceraria è confermata. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali. Disposto l'invio degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    richiamato nell'ordinanza come aggravante per i reati contestati

    La Corte riconosce che la configurazione del delitto aggravato dall'art. 416‑bis produce una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere; pesa quindi sull'imputato l'onere di fornire elementi concreti che la superino

  • art. 274 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alle esigenze cautelari

    La valutazione del carattere concreto e attuale delle esigenze cautelari rientra nel campo della presunzione relativa collegata all'art. 416‑bis; il giudice deve verificare la presenza di elementi contrari 'ictu oculi' solo se esistono elementi nel fascicolo o nuovi elementi introdotti dalla difesa

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

    disposto l'invio per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter

    Norma procedurale riguardante gli adempimenti successivi alla decisione di cassazione

  • Giurisprudenza citata (Corte Cost. e Sezioni Unite)

    Corte Cost. 265/2010 e 231/2011; Sez. 6, Sent. n. 10318 del 22/01/2008

    Richiamati principi consolidati secondo i quali la presunzione collegata alla gravità indiziaria e all'aggravante mafiosa impegna la difesa a provare elementi che la superino e limita l'ambito del sindacato del giudice di legittimità sulla congruità della motivazione quando questa risulti lineare e coerente

Massime di principio

  • La valutazione delle intercettazioni può essere lineare e connettere conversazioni anche distanti nel tempo se risultano coerenti con la ricostruzione fattuale e dimostrano una gestione sostanziale continuativa di operazioni pregresse
  • La mera appartenenza temporale o la diversità di ruoli tra più soggetti non esclude che il giudice cautelare possa ricostruire contributi causali specifici sulla base di elementi probatori testuali (ammissioni, riferimenti espliciti)
  • La qualificazione del reato come aggravato ai sensi dell'art. 416‑bis produce una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare: tocca alla difesa produrre nel fascicolo o far valere nuovi elementi concreti per confutarla
  • La semplice dichiarazione di incapacità finanziaria, l'assenza di legami parentali o la posizione ritenuta defilata non sono automaticamente esimenti: il giudice valuta il complesso probatorio, comprese ammissioni e fatti concreti che indicano partecipazione o finanziamento
  • Il passare del tempo non è sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione in contesti di criminalità organizzata senza prove di dissociazione o elementi nuovi idonei a dimostrare la cessazione del rischio
  • Se la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e fondata su elementi documentali, il sindacato di legittimità è limitato e difficilmente porterà a riforma della misura cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.