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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36589/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imprenditore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto tra due imprenditori individuali: uno chiedeva il pagamento di un importo modesto a titolo di compenso per attività di consulenza svolta nel novembre 2008; l'altro contestava il credito e proponeva in via riconvenzionale una domanda risarcitoria, deducendo che l'avversario si fosse indebitamente appropriato di somme di denaro consegnategli per adempiere obblighi fiscali. Il Tribunale, dopo riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di pace, accoglieva la sola domanda riconvenzionale e condannava il consulente al pagamento di una somma rilevante. La Corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente articolava venti motivi, incentrati principalmente su: pretesa confessione o non contestazione di alcuni pagamenti; asserita nullità o irregolarità della consulenza tecnica d'ufficio per errata formulazione del quesito, ampliamento dell'oggetto dell'indagine, violazione del contraddittorio e acquisizione di documenti; mancata ammissione o valutazione di prove documentali e orali; omessa pronuncia su motivi di appello; dedotta erronea valutazione della fattura e dell'effettivo svolgimento delle prestazioni; contestazione degli accertamenti in fatto e della quantificazione del danno patrimoniale; richiamo infine a profili penalistici relativi a truffa e appropriazione indebita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto molti motivi inammissibili per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per impropria deduzione di vizi motivazionali non più configurabili nella formulazione applicabile dell'art. 360 c.p.c., o perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Gli altri motivi sono stati ritenuti infondati perché la sentenza impugnata aveva correttamente escluso la confessione, aveva adeguatamente motivato sulla non contestazione, sulla necessità e regolarità della consulenza tecnica, sull'inammissibilità dell'acquisizione tardiva di documenti diretti a provare fatti principali gravanti sulla parte, e aveva comunque escluso, quale dato decisivo, la prova dello svolgimento delle prestazioni fatturate. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa, non avendo l'intimato svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 2733 c.c.

    la Corte esclude che vi fosse stata confessione della parte ricorrente sul fatto controverso; pertanto non può dirsi violata la norma sulla confessione giudiziale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    i motivi sono inammissibili quando non richiamano in modo puntuale e adeguato il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fondano.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia rileva solo per domande o eccezioni di merito, non per questioni processuali o difetti motivazionali della sentenza di primo grado.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione riguarda le allegazioni di fatto negli atti introduttivi e non può essere utilmente invocato, nei termini prospettati, per sostenere la mancata contestazione di motivi di appello.

  • art. 62 c.p.c.

    richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio, ma senza ravvisare violazione, poiché l'ausilio tecnico era necessario per questioni fiscali e contabili.

  • art. 194 c.p.c.

    la consulenza tecnica non è nulla se il consulente opera entro l'oggetto dell'incarico e il quesito richiede valutazioni tecniche rilevanti per la decisione.

  • art. 198 c.p.c.

    non sussiste nullità se il consulente non acquisisce documenti tardivamente prodotti o non allegati, soprattutto quando essi servirebbero a provare fatti principali gravanti sulla parte.

  • art. 23 D.P.R. 633/1972

    richiamato dalla parte per contestare profili formali della fattura, ma la questione è ritenuta non decisiva rispetto alla mancata prova delle prestazioni.

  • art. 25 D.P.R. 633/1972

    richiamato dalla parte per contestare profili formali della fattura, ma la questione è assorbita dall'esito negativo sulla prova del credito.

  • art. 360 c.p.c.

    vizi motivazionali generici o non più contemplati dalla formulazione applicabile non sono deducibili; i motivi che mirano a rivalutare il merito sono inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge, ma le censure erano spesso in realtà dirette contro valutazioni di fatto o contro l'apprezzamento delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità processuali e omesse pronunce, ma molte doglianze riguardavano in realtà questioni processuali non riconducibili a tale vizio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    nel regime applicabile non consente la deduzione del vizio di insufficiente motivazione nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 24 Cost.

    invocato in relazione al diritto di difesa, ma la Corte rileva che non risultava impedita la partecipazione alle operazioni peritali.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato per il contraddittorio; la Corte esclude la violazione perché alle parti non era stato impedito di partecipare e formulare osservazioni.

  • art. 183 c.p.c.

    memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3

    le prove tardive o le istanze istruttorie formulate in tali memorie sono state ritenute inammissibili o comunque non decisive, anche perché non adeguatamente specificate nel ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge o nullità processuale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o del contenuto degli atti di causa.
  • Chi denuncia l'omesso esame o la nullità di un atto processuale deve indicare con precisione il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti e spiegare la decisività della doglianza; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il principio di non contestazione opera rispetto alle allegazioni di fatto introdotte nel processo e non consente di dedurre, in modo automatico, la mancata contestazione di un motivo di appello o di una questione processuale.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può estendersi a verifiche tecniche necessarie a rispondere al quesito, e il fatto che il consulente non trovi elementi favorevoli alla parte onerata della prova non può aggravare il relativo onere probatorio né determinare nullità se la prova del fatto principale resta comunque a carico della parte.
  • La regolarità formale della documentazione fiscale o contabile non è decisiva se il giudice del merito accerta, con motivazione adeguata, che non è stata provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni poste a base del credito.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non esamini una domanda o un'eccezione di merito; non integra tale vizio il mancato esame di questioni meramente processuali o di censure sulla motivazione della sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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