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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38511/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il tribunale aveva dichiarato inammissibile perché tardiva l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto di liquidazione del compenso maturato per l'attività svolta quale custode giudiziario in una procedura esecutiva. La società ha poi proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale, articolandolo in due motivi, ma la controparte ha eccepito la tardività del ricorso. La Corte ha rilevato che la stessa società aveva già notificato, in data 4 marzo 2020, un appello avverso la medesima ordinanza; tale notificazione, anche se l'impugnazione sia stata proposta in modo irrituale, equivale a notificazione della decisione ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altra impugnazione. Considerata anche la sospensione dei termini processuali per l'emergenza COVID-19 tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato entro il 6 luglio 2020, mentre è stato notificato il 5 novembre 2020.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notificazione del primo atto di impugnazione contro una decisione, anche se proposta in forma irrituale, equivale a notificazione della decisione stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre un diverso mezzo di impugnazione.
  • Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione occorre verificare non solo il termine annuale dal deposito del provvedimento, ma anche il termine breve decorrente dalla notificazione della decisione o del primo gravame, salvo sospensioni di legge.
  • Se il ricorso per cassazione viene proposto oltre il termine breve così determinato, esso è inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è normalmente condannata al pagamento delle spese di lite e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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