Cassazione Civile, Ordinanza n. 38511/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il tribunale aveva dichiarato inammissibile perché tardiva l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto di liquidazione del compenso maturato per l'attività svolta quale custode giudiziario in una procedura esecutiva. La società ha poi proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale, articolandolo in due motivi, ma la controparte ha eccepito la tardività del ricorso. La Corte ha rilevato che la stessa società aveva già notificato, in data 4 marzo 2020, un appello avverso la medesima ordinanza; tale notificazione, anche se l'impugnazione sia stata proposta in modo irrituale, equivale a notificazione della decisione ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altra impugnazione. Considerata anche la sospensione dei termini processuali per l'emergenza COVID-19 tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato entro il 6 luglio 2020, mentre è stato notificato il 5 novembre 2020.
Norme richiamate
il termine breve per proporre impugnazione decorre anche dalla notificazione del primo gravame contro la decisione, sicché il successivo ricorso per cassazione deve essere proposto nel rispetto di tale termine.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
ha disposto la sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo emergenziale indicato dalla Corte.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020
ha inciso sulla sospensione dei termini di impugnazione richiamata dalla Corte nel calcolo della tempestività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, dell'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione del primo atto di impugnazione contro una decisione, anche se proposta in forma irrituale, equivale a notificazione della decisione stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre un diverso mezzo di impugnazione.
- Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione occorre verificare non solo il termine annuale dal deposito del provvedimento, ma anche il termine breve decorrente dalla notificazione della decisione o del primo gravame, salvo sospensioni di legge.
- Se il ricorso per cassazione viene proposto oltre il termine breve così determinato, esso è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è normalmente condannata al pagamento delle spese di lite e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
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