Cassazione Penale, Ordinanza n. 30485/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 629 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. In sostanza, ha contestato che la condotta potesse integrare estorsione, sostenendo implicitamente una diversa lettura del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona. Il testo della decisione riporta che i giudici di merito hanno invece ritenuto integrata l'estorsione, poiché l'eventuale convincimento dell'imputato di avere diritto alle somme di denaro richieste ai genitori a titolo di mantenimento era ritenuto del tutto arbitrario e irragionevole. La Corte osserva inoltre che tale pretesa non era in alcun modo provata né prospettata dal diretto interessato e che l'obbligo di mantenimento della prole ex art. 147 c.c. non comporta un diritto del minore a ricevere denaro in una forma predeterminata, essendo rimessa ai genitori la scelta delle modalità di adempimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla qualificazione giuridica, confermando che la condotta integra estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché manca una ragionevole convinzione di far valere un diritto e la pretesa di denaro era comunque irragionevole e non tutelabile in giudizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come norma violata dal ricorrente; la Corte ribadisce che ricorre l'estorsione quando l'agente persegua un profitto consapevole della sua ingiustizia.
L'obbligo di mantenimento della prole non implica il diritto del minore a ricevere somme di denaro in una forma determinata; le modalità di adempimento restano nella libera scelta dei genitori.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In caso di diffusione del provvedimento, deve disporsi l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
Corte cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
La fattispecie di estorsione è configurabile quando l'agente persegua un profitto con consapevolezza della sua ingiustizia; non quando agisca nella ragionevole convinzione, ancorché infondata, di far valere un diritto.
Massime di principio
- Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona è configurabile solo quando l'agente persegua un profitto nella ragionevole convinzione, seppur infondata, di esercitare un proprio diritto o di soddisfare una pretesa azionabile in giudizio.
- Sussiste invece il delitto di estorsione quando la pretesa patrimoniale è perseguita con la consapevolezza della sua ingiustizia, ossia senza una base giuridicamente apprezzabile e tutelabile.
- Ai fini della distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non rileva una mera autoattribuzione soggettiva del diritto, ma occorre che tale convinzione sia ragionevole e non arbitraria.
- L'obbligo di mantenimento della prole non comporta, di per sé, un diritto del minore a ottenere denaro secondo una specifica modalità di pagamento, essendo le forme di adempimento rimesse alla scelta dei genitori.
- La deduzione di un vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondata quando la motivazione di merito dia conto in modo coerente della mancanza di una pretesa giuridicamente tutelabile e della consapevolezza dell'ingiustizia del profitto perseguito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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