Cassazione Civile, Ordinanza n. 27217/2025 del 11/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI emesso per il primo semestre 2019, relativo a un immobile sito in Roma e adibito dalla contribuente a sede legale e luogo di culto. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato l’annullamento ritenendo che il fabbricato, in quanto luogo di culto aperto al pubblico, fosse totalmente escluso dalla tassazione perché non suscettibile di produrre rifiuti urbani. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e per relationem, per non avere la corte d’appello esplicitato le ragioni del rigetto dell’appello e per avere richiamato acriticamente una decisione di altro giudice tributario; 2) violazione della disciplina TARI e del regolamento comunale, sostenendo che non esiste un’esenzione automatica per i luoghi di culto e che, comunque, la contribuente non aveva dimostrato la concreta inidoneità dell’immobile a produrre rifiuti, essendo necessario un accertamento in fatto sulle effettive modalità di utilizzo. La contribuente ha resistito e ha anche richiamato, in memoria, giudicati esterni relativi ad annualità successive.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse viziata perché, pur richiamando il precedente di merito, non aveva svolto un autonomo e sufficiente esame delle ragioni di appello né un accertamento concreto sulla effettiva inidoneità dell’immobile a produrre rifiuti urbani. Ha inoltre ribadito che, in materia di TARI, l’esenzione/esclusione per gli immobili adibiti al culto non deriva automaticamente dalla destinazione religiosa, ma richiede la prova della concreta non producibilità di rifiuti, onere che grava sul contribuente. La Corte ha anche escluso che i giudicati relativi all’anno 2022 potessero estendersi alla TARI 2019, trattandosi di situazione variabile nel tempo e che richiede un accertamento annuale. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
È richiamato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente.
art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, ritenuta in concreto inadeguata.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Consente la denuncia in cassazione della nullità della sentenza per difetto di motivazione sostanziale o apparente.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È richiamato per la dedotta violazione di legge in tema di TARI e regolamento comunale.
art. 1, commi 641, 642, 649, 659 e 660, l. 27 dicembre 2013, n. 147
La disciplina della TARI è letta nel senso che l’esclusione/esenzione per aree o immobili non produttivi di rifiuti non opera automaticamente per la mera destinazione al culto.
art. 8 del regolamento TARI di Roma Capitale
Nel testo vigente dal 2018 non prevede un’esenzione automatica per gli edifici di culto, ma consente l’esclusione solo ove sia accertata la concreta inidoneità alla produzione di rifiuti.
art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
È richiamato come antecedente normativo dell’assetto TARSU/TARI sulle aree non produttive di rifiuti, con esclusioni da provare e da dichiarare.
art. 8, terzo comma, Cost.
È menzionato per escludere che la mancanza di intese impedisca il riconoscimento del beneficio fiscale, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 2 della l. 24 giugno 1929, n. 1159
È indicato come possibile indice del riconoscimento della confessione religiosa ai fini dell’accertamento del beneficio.
artt. 1 ss. della l. 20 maggio 1985, n. 222
Sono richiamati come disciplina delle attività di religione o di culto, ma ritenuti non automaticamente estensibili alla TARSU/TARI.
Massime di principio
- In materia di TARI, l’esclusione o esenzione per edifici adibiti al culto non discende dalla mera destinazione religiosa dell’immobile, ma richiede la concreta prova che, per natura, caratteristiche e modalità di utilizzo, esso non sia idoneo a produrre rifiuti urbani.
- La motivazione della sentenza di appello può essere resa per relationem solo se è autosufficiente: il giudice deve riprodurre o far propri i contenuti rilevanti e dimostrare di avere esaminato criticamente i motivi di gravame; altrimenti la decisione è nulla per motivazione apparente.
- Nel contenzioso TARI, l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per l’esenzione o esclusione grava sul contribuente, poiché si tratta di eccezione alla regola generale della debenza del tributo per chi occupa o detiene immobili nel territorio comunale.
- L’accertamento sull’idoneità dell’immobile a produrre rifiuti deve essere concreto e riferito alle effettive modalità di godimento del bene; una valutazione solo astratta o fondata sulla categoria dell’immobile non è sufficiente.
- Il giudicato esterno in materia tributaria esplica efficacia solo rispetto a fatti o qualificazioni giuridiche tendenzialmente permanenti; non si estende automaticamente a periodi d’imposta diversi quando il presupposto dell’esenzione dipende da circostanze variabili nel tempo e richiede un nuovo accertamento annuale.
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