Cassazione Civile, Ordinanza n. 07976/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (custode)
La controversia
La società ricorrente era stata nominata custode giudiziario di una ingente quantità di merce varia sottoposta a sequestro e aveva chiesto la liquidazione del compenso per la custodia. Il Tribunale di Roma, in sede di opposizione al decreto di liquidazione, aveva aumentato l'indennità rispetto a quella inizialmente riconosciuta, ma l'aveva poi determinata applicando, come parametro sussidiario, un taglio di un terzo rispetto alle tariffe dell'Agenzia del Demanio, ritenendo che tali tariffe non costituissero usi locali vincolanti e che potesse farsi ricorso all'art. 2233 c.c. La ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 58 e 59, del D.M. n. 265 del 2006, art. 5, e dell'art. 8 preleggi, sostenendo che le tariffe dell'Agenzia del Demanio erano già state riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità come usi locali idonei a determinare l'indennità; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2225 c.c., assumendo che il giudice non poteva ridurre il compenso valorizzando il valore commerciale dei beni, criterio estraneo al calcolo dell'indennità, che dipende invece dall'ingombro e dall'attività di custodia.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che per i beni non ricompresi nella disciplina specifica del D.M. n. 265 del 2006 la determinazione dell'indennità di custodia deve avvenire, in via residuale, sulla base degli usi locali richiamati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58. Ha quindi ribadito che le tariffe dell'Agenzia del Demanio, ove di fatto seguite con continuità nel settore, possono integrare usi locali rilevanti ai fini della liquidazione e che non occorre verificare l'opinio iuris ac necessitatis quando il rinvio normativo recepisce la prassi tariffaria. Ha inoltre escluso che il giudice potesse sostituire a tale criterio il parametro dell'art. 2233 c.c. o ridurre il compenso in ragione del basso valore commerciale della merce custodita. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 58
Per il custode di beni sequestrati spetta un'indennità da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle e, in via residuale, secondo gli usi locali; per i beni non coperti da tabelle specifiche opera il rinvio agli usi locali.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 59
Prevede l'adozione delle tabelle tariffarie con decreto ministeriale ai fini della liquidazione dell'indennità di custodia.
D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5
Per le categorie di beni diverse da veicoli e natanti rinvia, in via residuale, agli usi locali per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione.
Gli usi nelle materie regolate da leggi e regolamenti hanno efficacia solo se da questi richiamati; nel caso di specie il richiamo normativo agli usi consente di attribuire rilievo alle prassi tariffarie del settore.
È norma residuale sulla determinazione del compenso, ma non può essere applicata per sostituire il criterio legale degli usi locali previsto per l'indennità di custodia.
Non può essere richiamato per giustificare una riduzione del compenso in base al valore commerciale dei beni, poiché il quantum dell'indennità è correlato al criterio tariffario/riferito alla custodia e all'ingombro.
Massime di principio
- Quando una norma speciale sulla liquidazione del compenso rinvia agli usi locali, il giudice deve verificare se esista una prassi tariffaria di settore concretamente osservata e non può sostituirla con criteri equitativi o residuali incompatibili.
- Le tariffe praticate in modo costante dagli uffici o dagli operatori del settore possono integrare usi locali rilevanti ai fini della determinazione dell'indennità, anche se non vi sia una formale fonte regolamentare che le recepisca come tabelle ministeriali.
- Se il rinvio legislativo agli usi locali è espresso, non occorre un autonomo accertamento dell'opinio iuris ac necessitatis quando la prassi tariffaria sia recepita dalla disciplina applicabile e assuma funzione integrativa del criterio di liquidazione.
- Il giudice non può ridurre il compenso dovuto al custode valorizzando elementi estranei al parametro legale di calcolo, come il valore commerciale dei beni, se la disciplina applicabile collega l'indennità alle modalità e all'ingombro della custodia.
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