Cassazione Civile, Ordinanza n. 36431/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attrice)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di alcuni terreni siti nel Comune di Acquappesa. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'appello della parte attrice e ha dichiarato l'usucapione, rivalutando le deposizioni testimoniali. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1140, 1141 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provata l'usucapione senza dimostrare il disinteresse della proprietaria e senza adeguata prova del possesso utile; la censura mirava però in sostanza a contestare la valutazione delle prove e l'attendibilità dei testi. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del D.M. n. 55/2014 e degli artt. 91 e 93 c.p.c. per avere la Corte d'appello liquidato le spese applicando uno scaglione di valore superiore a quello corretto e per aver disposto la distrazione delle spese di primo grado in favore del difensore subentrato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione del merito e non a denunciare un vero errore di diritto; ha poi ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che l'errore sullo scaglione era solo materiale e che la liquidazione effettuata in concreto corrispondeva, in sostanza, allo scaglione più basso, mentre la distrazione riguardava soltanto le spese del giudizio di appello, non quelle di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a censurare la valutazione delle prove e non una violazione di legge; ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, precisando che l'erronea indicazione dello scaglione tariffario era un mero errore materiale non incidente sulla concreta liquidazione e che la distrazione delle spese era stata disposta solo per il giudizio di appello. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la prova del possesso utile all'usucapione; la Corte non entra nel merito perché la censura è reputata inammissibile in quanto rivolta alla rivalutazione del fatto.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di interversione e qualificazione del possesso; la questione è dichiarata nuova perché non risulta dedotta nei gradi di merito.
La Corte ribadisce che la doglianza sulla violazione dell'onere della prova è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare la ricostruzione del materiale probatorio e l'apprezzamento dei testi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte osserva che la valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testimoni non è più censurabile, neppure come vizio di motivazione, nei limiti del motivo dedotto.
Richiamato in relazione alla condanna e liquidazione delle spese di lite.
Richiamato in relazione alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario/subentrato; la Corte rileva che la distrazione disposta riguardava solo le spese del giudizio di appello.
Usato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte chiarisce che l'erronea indicazione dello scaglione era materiale e che la liquidazione concreta era sostanzialmente riferibile allo scaglione corretto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Legge n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata come norma che ha inserito la previsione sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove documentali o dell'attendibilità dei testimoni, attività riservate al giudice di merito.
- La doglianza sulla violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si contesti realmente il riparto dell'onere probatorio; non quando si miri, in sostanza, a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
- Le questioni nuove, non dedotte nei gradi precedenti e non specificamente indicate come già sollevate, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Un errore nella indicazione dello scaglione tariffario può essere irrilevante se, dalla liquidazione complessiva e dalle voci concretamente applicate, risulta che il giudice ha in sostanza utilizzato il parametro corretto.
- La distrazione delle spese deve essere verificata con riferimento al contenuto effettivo della decisione: se la statuizione riguarda solo un grado di giudizio, non è fondata la censura che la assume estesa anche ad altri gradi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36371/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36372/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36373/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36374/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36375/2021 del 24/11/2021
- ordinanza_civile · 24 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36376/2021 del 24/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →