Cassazione Civile, Ordinanza n. 27582/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestori pista)
La controversia
Un sciatore/snowboarder conveniva in giudizio il consorzio che gestiva gli impianti di risalita e l'associazione che gestiva lo snow park, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per una caduta avvenuta sulle piste del comprensorio sciistico, dopo aver effettuato un salto su un dosso predisposto e essere atterrato in una zona non coperta di neve, con impatto su terra e sassi. Chiamava poi in causa anche la società proprietaria/gestore dell'impianto, la quale eccepiva di aver ceduto l'area in comodato all'associazione. In primo grado e in appello la domanda veniva respinta per difetto di prova della dinamica del sinistro e del nesso causale tra le condizioni della pista e le lesioni. Con il ricorso per cassazione il danneggiato deduceva, in otto motivi, nullità e violazioni di legge: contestava la valutazione di attendibilità dei testimoni, l'applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1218, 2051 e 2043 c.c., l'esclusione della responsabilità della società proprietaria per effetto del comodato, l'esclusione della responsabilità del consorzio rispetto alla manutenzione della pista, l'omesso esame di fatti decisivi e l'affermazione del caso fortuito/rischio elettivo e dell'assenza di nesso causale secondo il criterio del più probabile che non.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a una diversa lettura delle prove o a una rivalutazione del merito, e infondati quelli che censuravano l'esclusione della responsabilità dei resistenti. In particolare, ha confermato che la società proprietaria aveva perso il potere di fatto sulla pista per effetto del comodato, con conseguente insussistenza della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.; ha confermato che il consorzio, secondo lo statuto, svolgeva funzioni di commercializzazione degli skipass e promozione turistica, non di gestione/manutenzione delle piste; ha ribadito che, in ogni caso, mancava prova sufficiente del nesso causale tra le condizioni del fondo e la caduta. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore di entrambe le controparti e sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità della sentenza per motivazione illogica o contraddittoria è inammissibile se risolve in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
Non consente di trasformare in sede di legittimità una doglianza sulla valutazione delle prove in un vizio di violazione di legge, se manca la specifica indicazione dell'errore di diritto imputato alla sentenza.
La responsabilità contrattuale è stata esclusa perché non risultava un rapporto contrattuale idoneo a radicare in capo alla società proprietaria un obbligo di agibilità/manutenzione della pista; per il consorzio, mancava comunque un'obbligazione di gestione delle piste.
La responsabilità da custodia richiede la disponibilità e il potere di fatto sulla cosa; è esclusa per il soggetto che abbia ceduto la pista in comodato e quindi non abbia più un potere di controllo sulla stessa.
La responsabilità aquiliana è esclusa in difetto di prova del nesso causale tra asserita cattiva manutenzione e caduta del danneggiato.
La responsabilità del consorzio va valutata in relazione all'oggetto effettivo dell'ente: qui era limitato alla commercializzazione degli skipass e a funzioni promozionali, non alla gestione o manutenzione delle piste.
Ai fini dell'accertamento delle attività riconducibili al consorzio, la Corte richiama il contenuto dell'atto costitutivo/statuto per individuare l'oggetto consortile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure per violazione di legge sono inammissibili se non indicano in modo specifico quali affermazioni della sentenza contrasterebbero con la norma invocata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza di nullità ex art. 132 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di riesame del merito e della credibilità dei testimoni.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo dimostrazione di ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado; inoltre il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato discusso e la sua decisività.
In presenza di doppia conforme, non è proponibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza la specifica dimostrazione richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente il fatto storico asseritamente omesso e i dati processuali rilevanti; la sua omissione determina inammissibilità.
La prova presuntiva non può supplire, nel caso concreto, alla mancanza di prova diretta del nesso di causalità.
Le presunzioni semplici non sono state ritenute utilizzabili per dimostrare la causalità in assenza di un quadro probatorio sufficiente.
art. 3 l. 24 dicembre 2003, n. 363
La disposizione è richiamata dal ricorrente ma non conduce, nel caso concreto, a una diversa conclusione sulla responsabilità dei gestori della pista.
art. 7 l. 24 dicembre 2003, n. 363
La norma è richiamata come parametro di responsabilità nella gestione delle piste, ma non supera il difetto di prova del nesso causale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. presuppone che il convenuto conservi un effettivo potere di fatto e controllo sulla cosa; se la cosa è stata concessa a terzi in comodato o comunque sottratta alla sua disponibilità, la custodia viene meno.
- Nelle controversie da sinistro su piste da sci o snow park, il danneggiato deve provare in modo adeguato sia la dinamica dell'evento sia il nesso causale tra le condizioni della pista e le lesioni; la mera allegazione di cattiva manutenzione non basta.
- Il giudizio di credibilità dei testimoni e la selezione delle prove ritenute più convincenti appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
- La censura di violazione di legge in cassazione è inammissibile se si limita a contrapporre una propria lettura dei fatti senza indicare specificamente quale affermazione della sentenza contrasti con la norma invocata.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse; inoltre il fatto storico asseritamente omesso va indicato con precisione e nei suoi riferimenti processuali.
- La responsabilità del consorzio va desunta dall'oggetto effettivo dell'ente e dal suo statuto: se l'attività è limitata alla commercializzazione di skipass e a funzioni promozionali, non si può imputare al consorzio la gestione o manutenzione delle piste.
- Nel giudizio di responsabilità per caduta in pista, il principio del 'più probabile che non' non può sopperire alla totale mancanza di prova del nesso causale quando il materiale probatorio non consente di attribuire con sufficiente affidabilità l'evento a una specifica condizione della pista.
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