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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15245/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché non specifici e meramente reiterativi delle deduzioni già esaminate e disattese in appello. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 6 ottobre 2025, che aveva affermato la loro responsabilità per i reati di invasione di terreni o edifici e di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. I ricorrenti hanno contestato la correttezza della motivazione sulla responsabilità penale, deducendo la mancanza dell'elemento soggettivo; in subordine, hanno chiesto il riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità. La Corte rileva però che i motivi riproducevano sostanzialmente le doglianze già formulate in appello e già respinte dalla Corte di merito, senza offrire una critica specifica e argomentata della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    La norma è richiamata come base del giudizio di responsabilità per invasione di terreni o edifici; la Corte non ne affronta il contenuto sostanziale, limitandosi a rilevare che le doglianze sul dolo erano già state respinte nel merito.

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata come secondo titolo di reato contestato; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché dichiara inammissibili i ricorsi per difetto di specificità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la norma che fonda la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo di ricorso che si limiti a riproporre, senza reale sviluppo critico, le stesse doglianze già dedotte in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito.
  • Il requisito della specificità del motivo di ricorso esige una critica argomentata alla decisione impugnata; non basta una mera reiterazione di censure generiche o apparenti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Le doglianze sulla mancanza dell'elemento soggettivo o sulla sussistenza di uno stato di necessità non possono essere esaminate in sede di legittimità se vengono formulate in modo meramente riproduttivo e non specifico rispetto alla motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazioneCause di giustificazioneElemento soggettivo
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaImmigrazioneParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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