Cassazione Civile, Ordinanza n. 17826/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva mobiliare su quote sociali, nell’ambito della quale una parte, dopo essersi separata dall’altro coniuge, ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. davanti al Tribunale di Vicenza per ottenere la nullità del precetto, del pignoramento e dell’ordinanza di assegnazione delle quote di una società. La ricorrente ha sostenuto di avere avuto conoscenza dell’espropriazione solo nel 2016, tramite una visura camerale, e quindi di avere proposto l’opposizione tempestivamente; ha inoltre contestato che una e-mail del 2011 potesse dimostrare una conoscenza legale o anche solo di fatto dell’esecuzione. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 166 c.p.c. e dell’art. 1335 c.c. per avere il Tribunale presunto la conoscenza dell’esecuzione dal solo invio della e-mail; 2) violazione dell’art. 617 c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, per avere il Tribunale ritenuto non provata la tempestiva conoscenza del pignoramento e dell’ordinanza di assegnazione nonostante la documentazione camerale; 3) violazione dell’art. 276, comma 2, c.p.c., per avere il Tribunale, dopo aver dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, aggiunto anche una valutazione di infondatezza dei motivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la censura sulla tempestività dell’opposizione non scalfiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il Tribunale non si era limitato a richiamare la e-mail del 2011, ma aveva valorizzato anche altra documentazione depositata in atti, dalla quale emergeva che la ricorrente era già a conoscenza dell’espropriazione sin dal 2011, in particolare nel contesto della separazione personale. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. per tardività, ha dichiarato assorbito il terzo motivo relativo alla valutazione di infondatezza resa in via ulteriore dal giudice di merito, ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
sono stati dedotti vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
richiamato per censurare la valutazione della prova e l’uso della documentazione in atti
richiamato per contestare il convincimento del giudice di merito sulla prova della conoscenza dell’esecuzione
richiamato in relazione alla presunzione di conoscenza della comunicazione e-mail
regola il termine per l’opposizione agli atti esecutivi; la Corte conferma che la tardività comporta inammissibilità
richiamato dalla ricorrente a sostegno della contestazione della prova documentale prodotta
richiamato per censurare la decisione del Tribunale che, dopo l’inammissibilità, aveva esaminato anche il merito
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- In tema di opposizione agli atti esecutivi, la tempestività va verificata con riferimento al momento in cui l’opponente abbia avuto conoscenza dell’atto o della procedura che si intende contestare; il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito e può essere sorretto anche da più elementi documentali, non da un solo indice isolato.
- La censura per cassazione che contesti la valutazione della tempestività è infondata se non si confronta con tutte le ragioni poste dal giudice di merito a base della decisione, dovendosi avere riguardo alla ratio decidendi complessivamente espressa.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile un’opposizione per tardività e aggiunge, per completezza, una valutazione di infondatezza dei motivi, l’eventuale critica a tale ulteriore passaggio resta assorbita se non viene superata la ratio principale della decisione.
- La parte che deduce di avere conosciuto tardivamente l’atto esecutivo deve contrastare specificamente la prova contraria emergente dagli atti; in difetto di contestazione specifica, la decisione sulla conoscenza anteriore può essere confermata in sede di legittimità.
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