Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17826/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva mobiliare su quote sociali, nell’ambito della quale una parte, dopo essersi separata dall’altro coniuge, ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. davanti al Tribunale di Vicenza per ottenere la nullità del precetto, del pignoramento e dell’ordinanza di assegnazione delle quote di una società. La ricorrente ha sostenuto di avere avuto conoscenza dell’espropriazione solo nel 2016, tramite una visura camerale, e quindi di avere proposto l’opposizione tempestivamente; ha inoltre contestato che una e-mail del 2011 potesse dimostrare una conoscenza legale o anche solo di fatto dell’esecuzione. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 166 c.p.c. e dell’art. 1335 c.c. per avere il Tribunale presunto la conoscenza dell’esecuzione dal solo invio della e-mail; 2) violazione dell’art. 617 c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, per avere il Tribunale ritenuto non provata la tempestiva conoscenza del pignoramento e dell’ordinanza di assegnazione nonostante la documentazione camerale; 3) violazione dell’art. 276, comma 2, c.p.c., per avere il Tribunale, dopo aver dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, aggiunto anche una valutazione di infondatezza dei motivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la censura sulla tempestività dell’opposizione non scalfiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il Tribunale non si era limitato a richiamare la e-mail del 2011, ma aveva valorizzato anche altra documentazione depositata in atti, dalla quale emergeva che la ricorrente era già a conoscenza dell’espropriazione sin dal 2011, in particolare nel contesto della separazione personale. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. per tardività, ha dichiarato assorbito il terzo motivo relativo alla valutazione di infondatezza resa in via ulteriore dal giudice di merito, ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di opposizione agli atti esecutivi, la tempestività va verificata con riferimento al momento in cui l’opponente abbia avuto conoscenza dell’atto o della procedura che si intende contestare; il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito e può essere sorretto anche da più elementi documentali, non da un solo indice isolato.
  • La censura per cassazione che contesti la valutazione della tempestività è infondata se non si confronta con tutte le ragioni poste dal giudice di merito a base della decisione, dovendosi avere riguardo alla ratio decidendi complessivamente espressa.
  • Quando il giudice di merito dichiara inammissibile un’opposizione per tardività e aggiunge, per completezza, una valutazione di infondatezza dei motivi, l’eventuale critica a tale ulteriore passaggio resta assorbita se non viene superata la ratio principale della decisione.
  • La parte che deduce di avere conosciuto tardivamente l’atto esecutivo deve contrastare specificamente la prova contraria emergente dagli atti; in difetto di contestazione specifica, la decisione sulla conoscenza anteriore può essere confermata in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.