Cassazione Civile, Ordinanza n. 07678/2025 del 22/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, emessa dal Tribunale contestualmente alla declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo da essa proposto. La società ha impugnato il fallimento con reclamo, respinto dalla Corte d’Appello. In cassazione ha articolato dodici motivi. Con i primi tre ha lamentato che il tribunale, nel dichiarare inammissibile il concordato, avrebbe valorizzato profili di criticità non indicati nel decreto ex art. 162 l.fall. che assegnava un termine per integrazioni, sostenendo che ciò avesse ingenerato un affidamento sulla sufficienza della domanda rispetto ai rilievi già mossi. Con i motivi quarto-sesto ha censurato il giudizio sulla tardiva svalutazione in bilancio della partecipazione totalitaria in altra società proprietaria di un immobile pignorato, sostenendo che la perizia esecutiva giustificasse il mantenimento del valore e che comunque la svalutazione fosse già stata eseguita al momento della domanda. Con i motivi settimo-nono ha contestato la valutazione di manifesta inattuabilità del piano, che prevedeva una temporanea continuità aziendale seguita da liquidazione atomistica, affermando che la Corte territoriale avrebbe indebitamente sindacato la convenienza, riservata ai creditori. Con i motivi decimo-dodicesimo ha sostenuto che non vi fosse prova del presupposto oggettivo dell’insolvenza, richiamando il fatto che nessun creditore avesse chiesto il fallimento e che la domanda fosse partita solo dal Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi privi di adeguata base giuridica e comunque infondati perché il decreto interlocutorio ex art. 162 l.fall. non limita il potere del tribunale di rilevare ulteriori cause di inammissibilità del concordato. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi quarto-sesto perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’Appello aveva richiamato il tema della svalutazione solo come indice di opacità dei bilanci, mentre l’inammissibilità del concordato era stata fondata su ulteriori e diversi profili di criticità del piano e della proposta. Per i motivi settimo-nono ha ribadito che il controllo del giudice sull’ammissibilità del concordato concerne la fattibilità concreta e la manifesta inettitudine del piano a realizzare la causa concreta, non la convenienza della proposta; ha inoltre osservato che il ricorso trascurava varie criticità specificamente evidenziate dal giudice di merito e che il business plan era stato prodotto solo in sede di reclamo. Per i motivi decimo-dodicesimo ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza dell’insolvenza, desunta dalla stessa proposta concordataria che ammetteva l’impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni e proponeva pagamenti dilazionati e ridotti. Conseguentemente, la Corte ha condannato la società ricorrente e il suo legale rappresentante in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento, dando atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine assegnato dal tribunale per integrare il piano e produrre documenti non restringe il potere del giudice di dichiarare comunque l’inammissibilità della domanda di concordato se emergono ulteriori profili ostativi.
art. 2426, comma 1, n. 4, c.c.
La perizia esecutiva relativa a un bene della società partecipata non impone automaticamente di mantenere immutato il valore della partecipazione nel bilancio della società controllante.
Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società; la sopravvenuta esposizione a espropriazione forzata della partecipata impone una valutazione approfondita della partecipazione.
Il giudizio di ammissibilità del concordato investe la fattibilità concreta e la causa concreta del procedimento, nonché le lacune del piano e della proposta.
L’insolvenza consiste nell’impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; può desumersi dalla stessa proposta concordataria che preveda pagamenti dilazionati e falcidiati.
Le spese possono essere poste in solido anche a carico del legale rappresentante della società dichiarata fallita quando abbia svolto attività processuale con mancanza di normale prudenza.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio nel procedimento accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
I motivi formalmente rubricati come violazione di legge o omesso esame sono inammissibili quando non colgono la ratio decidendi o si risolvono in una mera critica di merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di concordato preventivo, il decreto con cui il tribunale assegna un termine per integrazioni o chiarimenti non vincola il giudice a limitare il successivo scrutinio ai soli profili già segnalati: il tribunale può e deve rilevare qualsiasi ulteriore ragione di inammissibilità emersa all’esito dell’esame della domanda.
- Il controllo giudiziale sull’ammissibilità del concordato riguarda la fattibilità concreta del piano e la sua idoneità a realizzare la causa concreta del procedimento; non coincide con la valutazione di convenienza economica della proposta, riservata ai creditori.
- La censura di una sentenza di merito è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata e attacca solo un argomento accessorio o secondario utilizzato dal giudice.
- La denuncia di vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, specie quando la sentenza impugnata indichi in modo comprensibile una pluralità di criticità autonomamente idonee a sorreggere la decisione.
- Ai fini dell’accertamento dell’insolvenza, rileva lo stato di incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni al momento della dichiarazione di fallimento; tale stato può essere desunto anche dal contenuto della stessa proposta concordataria, se essa presuppone pagamenti dilazionati e sensibilmente ridotti.
- Il bilancio deve rappresentare fedelmente e correttamente la situazione patrimoniale e finanziaria della società; una partecipazione in altra società deve essere rivalutata o svalutata tenendo conto delle concrete condizioni della partecipata, non potendosi attribuire automatismo decisivo a una stima eseguita nell’esecuzione forzata relativa a un singolo bene.
- Le questioni sollevate con ricorso per cassazione sono inammissibili quando consistono in affermazioni apodittiche prive di un supporto giuridico specifico o non deducono un effettivo errore di diritto del giudice di merito.
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