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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06475/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un istituto di credito svizzero aveva acquistato nel 1990 due documenti denominati commercial papers, emessi da una società e assistiti dalla garanzia di una banca poi assoggettata ad amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, con successiva cessione dell'azienda bancaria a un altro istituto. I documenti e le lettere di garanzia erano poi stati sequestrati nell'ambito di un procedimento penale svolto all'estero e il sequestro era stato revocato solo nel 2005. Dopo il diniego di pagamento opposto sia dalla debitrice principale sia dal garante subentrato, la cessionaria aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento del capitale. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo prescritto il credito, osservando che la pendenza del sequestro non aveva impedito alla creditrice di esercitare il diritto o di compiere atti interruttivi della prescrizione, anche perché i documenti erano stati qualificati come documenti di legittimazione e non come titoli di credito. Con il ricorso per cassazione la banca creditrice denunciava la violazione degli artt. 2935, 2941 n. 6 e 2943 c.c., sostenendo che, durante il sequestro penale, l'esercizio del diritto sarebbe stato impossibile o comunque il termine di prescrizione sarebbe rimasto sospeso, poiché l'uso dei documenti sequestrati avrebbe comportato la violazione del vincolo di indisponibilità e l'eventuale messa in mora non avrebbe posto i debitori nelle condizioni di pagare validamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito si fondasse su una ratio decidendi autonoma e decisiva, non censurata dal ricorrente: i documenti in questione erano stati qualificati dai giudici di merito come documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., e non come titoli di credito; pertanto il possesso materiale dei documenti non era indispensabile per far valere il diritto, che poteva essere provato e azionato anche con altri mezzi, incluso il giudizio di cognizione instaurato durante il sequestro. Le doglianze del ricorrente, fondate invece sul presupposto opposto dell'indispensabilità dei documenti sequestrati per esercitare il credito, sono state quindi giudicate inconferenti e dirette in realtà a sollecitare una diversa valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato; la Corte esclude che, nel caso concreto, il sequestro dei documenti impedisse l'esercizio del diritto, perché i documenti erano solo titoli impropri/documenti di legittimazione.

  • art. 2941 n. 6 c.c.

    La causa di sospensione dedotta non è applicabile, poiché non risulta una reale impossibilità giuridica di far valere il diritto durante il sequestro.

  • art. 2943 c.c.

    L'inerzia del creditore non è stata interrotta da atti idonei; tuttavia la Corte rileva che il punto decisivo è che tali atti avrebbero potuto essere compiuti anche senza il possesso materiale dei documenti sequestrati.

  • art. 2002 c.c.

    I documenti di legittimazione o titoli impropri non incorporano il diritto nel documento e non richiedono il possesso materiale per l'esercizio del credito, che può essere provato anche con altri mezzi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    In cassazione non è censurabile la valutazione di fatto del giudice di merito se non nei limiti del vizio motivazionale; qui la ricorrente mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale base del deposito delle memorie in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando i documenti azionati in giudizio sono qualificati come documenti di legittimazione e non come titoli di credito, il diritto non resta necessariamente inibito dalla mancata disponibilità materiale dei documenti, potendo essere azionato e provato con altri mezzi.
  • Il sequestro di documenti non comporta di per sé la sospensione o l'impedimento della prescrizione se il titolare del diritto conserva la possibilità giuridica di agire o di compiere atti interruttivi.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, specie quando non censuri la ratio decidendi autonoma posta a base della decisione.
  • Per escludere la prescrizione non basta allegare un generico vincolo di indisponibilità del documento: occorre dimostrare che quel vincolo abbia reso realmente impossibile l'esercizio del diritto nei modi consentiti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMoraInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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