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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48447/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato (Avv. Annamaria Lovelli) avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma dell'8/02/2023 che aveva ridotto la pena a Lanna per due ipotesi di estorsione (anni 3, mesi 11 di reclusione e C 1.000,00 di multa). Venivano dedotti: (1) travisamento delle risultanze probatorie e violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che la condotta non integrava estorsione per lo scarso spessore criminale del ricorrente, l'assenza di atti diretti ad ottenere atti di disposizione patrimoniale e la parità di volontà tra le parti (la presunta vittima avrebbe più volte chiesto ulteriori consegne di droga); (2) violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al riconoscimento, da parte della corte di appello, della aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p., poiché non sarebbe stata dimostrata la violazione di domicilio o l'ingresso nell'abitazione della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e, in ogni caso, volta a ottenere una rivalutazione di merito delle prove (contraria al sindacato di legittimità) non essendovi travisamento decisivo delle risultanze, anzi la condanna poggiava anche sulla confessione dell'imputato e sulle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non era stato proposto in sede di appello e quindi non devoluto alla Corte d'appello. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)

    Norme che fissano le ipotesi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione e travisamento; la Corte ha ritenuto che le censure mosse rientrassero in una rivalutazione di merito non consentita e non avessero dimostrato un travisamento decisivo delle prove

  • art. 606 c.p.p., comma terzo

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati; applicato per dichiarare il ricorso inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali: qui ha determinato anche la condanna al pagamento alla Cassa delle ammende

  • art. 628 c.p., comma 3, n. 3-bis

    Aggravante per il reato di estorsione in presenza di determinate circostanze (richiamata nel ricorso come contestata); la Corte ha rilevato che la questione relativa all'aggravante non era stata adeguatamente devoluta in appello

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Regola la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso era articolato e riassunto ex art. 173 ma le questioni poste non superavano il vaglio di ammissibilità

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758)

    Principio secondo cui il vizio di travisamento è efficace solo se l'elemento frainteso è essenziale e idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; la Corte lo applica per escludere la sussistenza del travisamento invocato dal ricorrente

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede di riesame del merito: le critiche che implichino una diversa valutazione della prova sono inammissibili salvo che sia dimostrato un travisamento decisivo capace di disarticolare l'intero impianto probatorio
  • Per prospettare con successo in Cassazione un vizio di travisamento occorre indicare puntualmente l'atto o il passo motivazionale frainteso e dimostrare la sua essenzialità rispetto alla decisione
  • Questioni di diritto o di legittimità non sollevate in sede di appello non possono essere dedotte in Cassazione se non adeguatamente devolute: un motivo nuovo, non proposto in appello, è inammissibile
  • L'ammissione di responsabilità (confessione) e le dichiarazioni coerenti della persona offesa e di testimoni costituiscono elementi di solido supporto alla decisione di merito e rendono più difficile il successo di censure fondate su mera rivalutazione dei fatti
  • L'accesso alla pronuncia sull'applicazione di aggravanti richiede che la relativa questione sia stata sollevata e discussa nei gradi precedenti; la mancata devoluzione ai giudici di merito ne impedisce il sindacato in Cassazione

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