Cassazione Penale, Sentenza n. 48348/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la sostituzione della pena pecuniaria, irrogata con decreto penale di condanna per il reato di cui all'art.186, comma 2 lett. b) cod. strada (ammenda di euro 1.000,00), con il lavoro di pubblica utilita' ex art.186, comma 9-bis cod. strada. Il GIP ha rigettato l'istanza sostenendo che la conversione in lavoro di pubblica utilita' non puo' avere a base la pena pecuniaria risultante dalla conversione della pena detentiva, ma deve avere a base la pena detentiva indicata nello sviluppo del calcolo. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt.459 (e ss.) cod. proc. pen., 186 cod. strada e 57 legge n.689/1981, sostenendo che la pena pecuniaria va considerata sempre come tale anche se sostitutiva e che il giudice doveva comunque procedere autonomamente al calcolo della sostituzione o, in caso di rigetto, emettere il decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art.459 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio il provvedimento del GIP, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Palmi perche' provveda sull'istanza alla luce della legge vigente. La Corte ha confermato che, in linea di principio, la pena detentiva gia' convertita in pena pecuniaria non puo' essere successivamente sostituita con il lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'art.186 comma 9-bis (principio gia' affermato in giurisprudenza), ma ha censurato il provvedimento impugnato per abnormita' perche' il GIP, rigettando la richiesta, non ha adottato il decreto di giudizio immediato previsto dal comma 1-ter dell'art.459 cod. proc. pen. (norma applicabile al procedimento per decreto), determinando cosi' una stasi procedurale. Per tali ragioni l'annullamento e la trasmissione sono stati disposti affinche' il tribunale valuti l'istanza conformemente alla normativa vigente.
Norme richiamate
art.186 cod. strada, comma 9-bis
Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274... In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'.
La norma prevede la possibilita' di sostituire la pena detentiva o pecuniaria con lavoro di pubblica utilita' anche tramite decreto penale, ma la disciplina e' 'mista' rispetto a quella del giudice di pace e mantiene elementi della natura di sanzione sostitutiva; la Corte sottolinea la possibilità discrezionale del giudice e la rilevanza della natura della pena originaria nel valutare la sostituzione.
art.459 cod. proc. pen., comma 1-ter
Quando e' stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, puo' chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n.689, senza formulare l'atto di opposizione.... Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna puo' operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita'. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.
Tale disciplina processuale, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art.95), e' regola applicabile al procedimento per decreto e impone al giudice, in caso di rigetto per difetto dei presupposti, di emettere decreto di giudizio immediato per evitare la stasi del procedimento.
art.57, comma 2, legge 24 novembre 1981, n.689
La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.
Questo principio e' invocato per sostenere che la pena pecuniaria proveniente da conversione non possa essere trattata come equivalente alla pena detentiva ai fini della sostituzione con lavoro di pubblica utilita'; la Corte lo ritiene coerente con l'impossibilita' di sostituire successivamente una pena gia' convertita.
d.lgs. 28 agosto 2000, n.274, art.54
Disciplina del lavoro di pubblica utilita' nel procedimento davanti al Giudice di pace (modalita' di esecuzione e durata).
L'art.186 comma 9-bis rinvia, in parte, alla disciplina dell'art.54 d.lgs. 274/2000 ma il lavoro di pubblica utilita' previsto dall'art.186 ha caratteri distinti e una natura parzialmente diversa, essendo calibrato sul reato di guida in stato di ebbrezza e con l'effetto possibile di ripristino della pena originaria in caso di violazione.
legge 24 novembre 1981, n.689 (art.56-bis e relative disposizioni)
L'art.459 comma 1-ter richiama la possibilita' di acceso al lavoro di pubblica utilita' disciplinato dall'art.56-bis della legge n.689/1981 nel procedimento per decreto; la Corte chiarisce che tale richiamo non autorizza automaticamente la sostituzione quando la pena pecuniaria deriva da conversione di pena detentiva nel procedimento oggetto dell'art.186 cod. strada.
Giurisprudenza (es. Cass. Sez.4, n.27519 del 10/05/2017, Gregorio)
Giurisprudenza consolidata ha affermato il principio secondo cui la pena detentiva gia' convertita in pena pecuniaria non puo' essere successivamente sostituita con lavoro di pubblica utilita', in quanto i regimi sanzionatori sono distinti e non sovrapponibili.
Massime di principio
- La sostituzione con lavoro di pubblica utilita' ex art.186 comma 9-bis e' uno strumento a natura mista: pur mutuando aspetti della disciplina del Giudice di pace, mantiene elementi tipici di una sanzione sostitutiva che possono consentire il ripristino della pena originaria in caso di violazione.
- Se la pena pecuniaria e' il frutto di conversione di una pena detentiva, la regola di orientamento della Cassazione e' che non e' possibile successivamente ottenere la sostituzione con lavoro di pubblica utilita' (principio di incompatibilita' tra conversione gia' operata e successiva sostituzione).
- Nel procedimento per decreto, l'art.459 comma 1-ter impone una procedura precisa: il condannato puo' chiedere la sostituzione entro 15 giorni e chiedere fino a 60 giorni per acquisire la disponibilita' dell'ente; se mancano i presupposti il giudice deve respingere e adottare il decreto di giudizio immediato. Il giudice non puo' limitarsi a determinare una stasi procedurale.
- Il giudice che decide sull'istanza non e' vincolato al calcolo proposto dall'istante e può procedere autonomamente alla quantificazione della durata del lavoro di pubblica utilita' in rapporto alla pena detentiva di riferimento, nel rispetto dei criteri di discrezionalita' previsti dall'art.133 cod. pen.
- Per il difensore: presentare istanza tempestiva ai sensi dell'art.459 comma 1-ter, allegare o richiedere il termine per ottenere la disponibilita' dell'ente e, in caso di rigetto, verificare che il provvedimento contenga il decreto di giudizio immediato; se manca tale decreto e sussistono vizi, valutare ricorso per cassazione.
- In presenza di contrasti interpretativi sulla possibilita' di sostituzione quando la pena e' stata gia' convertita, la questione puo' ritenersi rilevante per una rimessione alle Sezioni Unite, ma al momento prevale l'orientamento che valuta incompatibile la successiva sostituzione.
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