Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48440/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per estorsione: El Motaki deduce violazione di legge e vizio di motivazione per l'uso, a suo dire illegittimo, di conversazioni registrate dalla persona offesa (richiamando gli artt. 266 e ss. c.p.p.), contesta il calcolo della prescrizione e l'applicazione dell'aggravante "delle più persone riunite"; sostiene inoltre che le dichiarazioni della persona offesa non sono adeguatamente riscontrate. Stanciu contesta la responsabilità a suo carico, sostenendo che la sentenza si basa su mere impressioni della persona offesa e su elementi non probatori (episodi anteriori o non specificamente minacciosi) e chiede che venga escluso il suo concorso nel reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di El Motaki (ritenuto infondato) e dichiarato inammissibile quello di Stanciu (manifestamente infondato). Sono state confermate le condanne pronunciate in primo e secondo grado per il reato di estorsione nei confronti dei ricorrenti e la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile Bindocci Anna Maria. La Corte ha ritenuto che: le registrazioni non indicate nel modo richiesto nel ricorso non superano la "prova di resistenza" perché la responsabilità è corroborata da riscontri indipendenti (arresto del coimputato Suke Umain, dichiarazioni della figlia e del marito della vittima, testimonianze di Fanetti e Sammak); il giudizio di attendibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo contraddizioni manifeste; il calcolo della prescrizione effettuato in sentenza è corretto; l'aggravante delle più persone riunite è adeguatamente motivata dalla contemporanea presenza e azione con il coimputato. Conseguenze pratiche: El Motaki condannato al pagamento delle spese processuali; Stanciu dichiarata inammissibile e condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; entrambi condannati a rifondere alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa liquidate in complessivi euro 3.167,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 266 e segg. cod. proc. pen.

    artt. 266 e segg. cod. proc. pen.

    La Corte osserva che chi in cassazione denuncia l'inutilizzabilità di atti (es. conversazioni) deve indicare specificamente gli atti viziati e dimostrare l'incidenza processuale dell'eliminazione; l'eventuale illegittimità è rilevante solo se, espungendo l'elemento, viene meno la "prova di resistenza".

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Nel testo la fattispecie di estorsione è confermata sulla base delle dichiarazioni della vittima e dei riscontri: la Corte conferma la valutazione degli elementi che integrano il reato di estorsione.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U, n. 23868/2009; Sez. 3, n. 3207/2014; Sez. 4, n. 10153/2020)

    Sez. U, n. 23868/2009; Sez. 3, n. 3207/2014; Sez. 4, n. 10153/2020

    Richiamati principi consolidati: onere di specificazione in cassazione dell'inutilizzabilità degli atti; principio della "prova di resistenza" (se, espungendo l'elemento, rimane convincimento identico, l'eventuale vizio è irrilevante); e il principio per cui la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile se priva di contraddizioni manifeste.

Massime di principio

  • In impugnazione in cassazione l'eccezione di inutilizzabilità di una prova deve indicare esattamente l'atto viziato e spiegare come la sua esclusione inciderebbe sul convincimento, altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
  • La cosiddetta "prova di resistenza" è decisiva: anche se un elemento probatorio risultasse illegittimo, la condanna resta se le rimanenti prove indipendenti sono sufficienti a sostenere lo stesso convincimento.
  • Le valutazioni sulla credibilità della persona offesa e dei testi sono, di norma, valutazioni di merito e non sono sindacabili in Cassazione se la motivazione della sentenza non mostra contraddizioni manifeste o ragionamenti basati su mere congetture.
  • Per ritenere l'aggravante "delle più persone riunite" è necessario dimostrare condotte contemporanee e coordinate tra più soggetti; la presenza simultanea e azioni reiterate in presenza di altri possono giustificare l'aggravante.
  • Le censure generiche o non supportate da un esame critico delle risultanze processuali rischiano l'inammissibilità o il rigetto e possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. Cassa delle Ammende).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.