Cassazione Penale, Sentenza n. 48424/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava la sentenza di condanna per appropriazione indebita confermata parzialmente dalla Corte d'Appello di Milano (20/03/2023). Il motivo decisivo era l'annullamento della sentenza per intervenuta remissione di querela: è stato prodotto l'atto di rimessione di querela da parte della persona offesa (Eur Frozen Fish Srl) datato 22/05/2023 e la rituale accettazione da parte dell'imputato nella stessa data. Si sosteneva che la remissione, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e validamente accettata, determina l'estinzione del reato e quindi impone la declaratoria di estinzione da parte della Corte di legittimità. I restanti motivi di impugnazione (vizii di motivazione, mancato riconoscimento della scriminante ex art. 51 cod. pen. o dell'esimente ex art. 47, terzo comma, cod. pen.) sono stati ritenuti assorbiti dall'accoglimento del motivo principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che la remissione di querela, intervenuta e ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione, estingue il reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, ha disposto la revoca delle statuizioni civili e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali con rimando all'art. 340 cod. proc. pen.
Norme richiamate
remissione di querela (istituto)
La remissione di querela valida ed accettata dall'imputato estingue il reato quando intervenuta; se questa avviene in pendenza del ricorso per cassazione, la Corte deve rilevarla e dichiarare l'estinzione, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
art. 51 cod. pen.
Riferimento alla scriminante (difesa legittima) che era stata invocata in sede di ricorso ma il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento della remissione di querela e quindi non esaminato nel merito.
art. 47, terzo comma, cod. pen.
Ulteriore esimente invocata (richiamata nel ricorso) che è rimasta assorbita dalla declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che, non essendo emerse cause di proscioglimento con formula più favorevole, i motivi di merito restano assorbiti dall'estinzione del reato sancita dalla remissione di querela.
art. 340 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali nonostante l'annullamento per estinzione del reato; la Corte ha disposto la condanna del querelato al pagamento delle spese.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio)
Sez. U. n. 24246 del 25/02/2004; Sez. 2 n. 37688 del 08/07/2014; Sez. 3 n. 9154 del 17/12/2020; Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009
Consolidato principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso di legittimità e accettata dall'imputato estingue il reato e deve essere dichiarata dal giudice di cassazione; inoltre la remissione prevale su eventuali questioni di inammissibilità e assorbe altri motivi d'impugnazione.
Massime di principio
- La remissione di querela valida e accettata dall'imputato estingue il reato anche se intervenuta dopo le decisioni di merito e durante il giudizio di legittimità; la Corte di Cassazione deve rilevarla d'ufficio e dichiararne l'estinzione se il ricorso è tempestivo.
- Se la remissione di querela estingue il reato, i restanti motivi di impugnazione sul piano della responsabilità penale vengono generalmente assorbiti e non richiedono un esame di merito.
- L'estinzione del reato per remissione di querela comporta la revoca delle statuizioni civili connesse alla condanna, salvo diverse valutazioni espresse dalla Corte.
- Non si esclude che la Corte possa comunque pronunciare sulle spese processuali (anche a carico del querelato) nonostante l'annullamento per estinzione del reato; occorre verificare la motivazione della decisione sulle spese.
- Perché la remissione produca effetti estintivi è necessaria la rituale accettazione da parte dell'imputato e la tempestività del ricorso per cassazione; assenza o invalidità dell'accettazione possono impedire l'estinzione.
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