Cassazione Penale, Sentenza n. 48441/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per truffa (capo 2) e appropriazione indebita (capi 4 e 5). Contestavano l'insufficiente prova del loro contributo e dell'elemento soggettivo: Impellizzeri deduceva di non aver posto in essere artifici ingannevoli diretti, essendo intervenuto nella compagine societaria dopo le forniture; entrambi censuravano l'uso della sola qualifica formale di amministratore per addebitare responsabilità penale. Amato deduceva altresì la tardività della querela (presunta carenza della condizione di procedibilità) e contestava la motivazione relativa a pena, aggravanti, recidiva, continuazione e diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi. Ha confermato che la sentenza d'appello e il giudice di primo grado avevano ricostruito una 'operazione truffaldina' basata sulla simulazione di strutture societarie, sulla acquisizione delle quote e conferimento di poteri (procure, cariche), sulla locazione di sede e beni strumentali e sul trasferimento altrove delle merci ricevute, elementi che insieme costituiscono gli artifici raggiri del delitto di truffa e la base delle appropriazioni. La Corte ha ritenuto provato il concorso di entrambi nella commissione dei reati anche attraverso la predisposizione delle condizioni materiali e giuridiche per la frode. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla procedibilità (momento conoscitivo individuato nell'invio della richiesta di restituzione del 19/12/2018), e ha confermato le valutazioni sul trattamento sanzionatorio (aggravante per danno patrimoniale rilevante – oltre €300.000 –, applicabilità della recidiva reiterata secondo la giurisprudenza di legittimità, legittimità della continuazione e motivato diniego delle attenuanti).
Norme richiamate
Applicato per il reato di truffa: la Corte ha inteso gli "artifici e raggiri" comprensivi della simulazione della struttura societaria e delle operazioni predisponenti atte a indurre in errore i fornitori
Invocato in relazione alle appropriazioni indebite: la Corte ha ritenuto che la disponibilità dei beni consegnati nella sede comune e il loro trasferimento altrove integrino il reato anche quando l'acquisizione materiale sia stata posta in essere da uno soltanto dei coimputati
Norma sul concorso di persone nel reato: la Corte ha applicato il principio per cui ciascun compartecipe risponde per l'evento se la sua attività, pur diversa, si è inserita con efficienza causale nella realizzazione dell'impresa criminosa comune
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha richiamato l'applicazione dei criteri (intensità del dolo, gravità del danno ecc.) per giustificare lo scostamento dai minimi edittali
Sez. Unite, n. 32318 del 30/03/2023 (Sabbatini)
Principio di legittimità richiamato sulla recidiva reiterata: è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato sia gravato da più sentenze definitive per reati precedenti per poter applicare la recidiva reiterata, senza necessità di preventiva dichiarazione di recidiva semplice
Massime di principio
- La partecipazione a una truffa può essere provata non solo tramite l'esecuzione materiale degli atti ingannevoli ma anche mediante la predisposizione di una struttura societaria simulata, l'acquisizione di ruoli formali (amministratore/procuratore), la locazione di sede e beni e la costituzione di condizioni che rendono possibile l'inganno; tali attività integrano gli "artifici e raggiri".
- Nel delitto di appropriazione indebita, la disponibilità dei beni consegnati in una sede controllata dai coautori e il trasferimento degli stessi altrove possono dimostrare l'intento di sottrazione e il concorso anche se uno solo ha materialmente stipulato i contratti di locazione o ricevuto comunicazioni formali.
- La semplice qualità formale (es. amministratore) può essere idonea a provare responsabilità penale se correlata a fatti concreti che mostrano il controllo effettivo e il contributo alla realizzazione del reato (es. stipula di contratti, conferimento di procure, uso della sede aziendale).
- La decorrenza della conoscenza per la procedibilità (querela) dipende dal momento in cui la persona offesa ha acquisito conoscenza completa degli elementi del reato; contestazioni sulla tardività della querela richiedono confronto con il momento effettivo di tale conoscenza.
- In tema di sanzioni, l'esistenza di un danno patrimoniale di rilevante entità e precedenti condanne definitive possono giustificare aggravanti e l'applicazione della recidiva reiterata secondo l'orientamento delle Sezioni Unite; il giudizio di merito sulla proporzione e sulle attenuanti è difficilmente sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità.
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