Cassazione Penale, Sentenza n. 48347/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza del Tribunale di Siracusa che, ritenendo sopravvenuta l'improcedibilità del reato per mancata querela entro i termini previsti dalla disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. 150/2022, ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di furto di energia elettrica. Il PM ha dedotto che il Tribunale ha illegittimamente escluso la possibilità per l'ufficio di procedere, nel corso del dibattimento, alla contestazione suppletiva della circostanza aggravante "destinazione a pubblico servizio" (art. 625 n.7 c.p.), potendo tale contestazione essere effettuata fino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale senza bisogno di autorizzazione del giudice e garantendo i diritti della difesa; inoltre il Tribunale avrebbe anticipato la decisione senza consentire il pieno contraddittorio sulle emergenze probatorie e sulla contestazione suppletiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando la sentenza impugnata (annullamento senza rinvio) e trasmettendo gli atti al Tribunale di Siracusa per il proseguimento del giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse travalicato i limiti dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità ex art.129 c.p.p., escludendo illegittimamente la facoltà del PM di formulare contestazioni suppletive ai sensi dell'art.517 c.p.p. e limitando il contraddittorio su temi decisivi, con violazione delle garanzie difensive e ricaduta in nullità processuali rilevabili d'ufficio (art.178 e 179 c.p.p.)
Norme richiamate
art.625 n.7 cod.pen.
La circostanza aggravante consiste nella destinazione della cosa sottratta a pubblico servizio; la contestazione suppletiva mirava a dimostrare che l'energia elettrica sottratta era "destinata a pubblico servizio" e quindi a preservare la punibilità nonostante il mutamento del regime di procedibilità
art.517 cod.proc.pen.
Consente al Pubblico Ministero di formulare contestazioni suppletive o nuove contestazioni nel corso del dibattimento; la Corte afferma che tale potere può essere esercitato fino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale senza necessità di autorizzazione giudiziale, fermo restando il rispetto del contraddittorio
art.516, art.518, art.519 cod.proc.pen.
Art.516 e 518 regolano la modifica dell'imputazione e i limiti; art.519 riconosce all'imputato garanzie (es. termine per difesa, richiesta di prove, riti alternativi) dopo la contestazione suppletiva: tali garanzie devono essere effettivamente garantite quando la contestazione suppletiva entra nel patrimonio processuale
art.129 comma 1 cod.proc.pen.
Prevede la immediata declaratoria di cause di non punibilità (es. improcedibilità per mancanza della querela) con funzione di economia processuale; la Corte precisa che il suo uso in dibattimento richiede il rispetto del contraddittorio e non può essere invocato per sottrarre la valutazione di contestazioni suppletive legittimamente proposte
art.85 comma 1 d.lgs.150/2022 (norma transitoria)
Disciplina la transizione del regime di procedibilità per taluni reati a seguito della riforma; nel caso ha fatto sorgere la questione se il mutamento impedisse o meno la contestazione suppletiva nel processo in corso
art.2 comma 1 lett.i) D.Lgs. n.150/2022
Parte della riforma che ha modificato il regime di procedibilità per alcuni reati (introducendo perseguibilità d'ufficio per alcune ipotesi); la Corte riconosce che tale modifica non vale automaticamente ad escludere la possibilità per il PM di precisare l'imputazione tramite contestazione suppletiva
art.469 cod.proc.pen.
Prevede il proscioglimento predibattimentale quando non è necessario procedere al dibattimento; la Corte usa la norma per sottolineare che il proscioglimento predibattimentale è ammesso solo se non è necessario procedere al dibattimento e non può essere equiparato a una declaratoria "de plano" effettuata in presenza di contratto costituito
art.178 e art.179 cod.proc.pen.
Norme sulle nullità processuali e sui limiti dell'esercizio dell'azione penale; la Corte ha ritenuto che la limitazione del contraddittorio e la negazione della possibilità di contestazione suppletiva integrano nullità rilevabili d'ufficio ai sensi di tali disposizioni
principi costituzionali ed europea (giusto processo e ragionevole durata)
Richiamati come parametri di bilanciamento: la riforma mira a economia processuale ma non può comprimere le garanzie difensive né giustificare l'esclusione preventiva della contestazione suppletiva
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può formulare contestazioni suppletive ai sensi dell'art.517 c.p.p. fino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale, anche sulla base di elementi già acquisiti nelle indagini pregresse; tale potere non richiede autorizzazione del giudice ma impone il rispetto delle garanzie difensive
- Il giudice non può usare l'art.129 c.p.p. per dichiarare immediatamente l'improcedibilità e chiudere il processo quando sussiste una contestazione suppletiva legittima e non è stato garantito il pieno contraddittorio sulle questioni decisive
- La declaratoria di non punibilità in dibattimento è ammissibile, ma solo se realmente non è necessario procedere al dibattimento e dopo aver consapevolmente coinvolto le parti su tutti i temi probatori e giuridici emersi
- La mancata concessione delle prerogative difensive successive a una contestazione suppletiva (es. termine, acquisizione prove) può integrare nullità processuali rilevabili d'ufficio (art.178 e 179 c.p.p.) e determinare l'annullamento della sentenza
- Le modifiche legislative sul regime di procedibilità (es. riforma Cartabia) non escludono automaticamente la possibilità per il PM di integrare o precisare l'imputazione per preservare la punibilità mediante contestazione suppletiva; il giudice deve valutare la compatibilità tra la nuova disciplina e la qualificazione giuridica dei fatti
- In presenza di contestazioni suppletive il processo deve essere lasciato proseguire fino al pieno espletamento del contraddittorio e delle attività dibattimentali necessarie per valutare la fondatezza delle nuove contestazioni
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