Cassazione Civile, Ordinanza n. 10066/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di finanza e del conseguente processo verbale di constatazione, l'Ufficio notificava a una società esercente attività alberghiera un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno 2006, recuperando a tassazione l'IVA detratta su fatture emesse da una società ritenuta mera cartiera per la realizzazione di un piano interrato a uso termale. La contribuente contestava l'atto sostenendo che l'opera fosse stata effettivamente eseguita, che i pagamenti fossero avvenuti, che i costi fossero inerenti, certi e determinati e che mancasse la sua consapevolezza della frode. La CTR accoglieva l'appello valorizzando la documentazione prodotta e ritenendo non provata dall'Amministrazione la conoscibilità della frode da parte della contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, sostenendo che la CTR avesse trascurato la specifica allegazione della consapevole partecipazione alla frode e avesse male valutato le dichiarazioni del rappresentante della società emittente. Con il secondo motivo lamentava violazione delle norme IVA e dei criteri sull'onere della prova, sostenendo che, trattandosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere di dimostrare la buona fede gravasse sulla contribuente e che invece risultasse provata la partecipazione fraudolenta.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati. Ha escluso la denunciata mancanza di motivazione, rilevando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione effettiva, ancorché non condivisa dall'Ufficio, e che il vizio prospettato, al più, investiva la sufficienza della motivazione, oggi non più censurabile nei limiti del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che la CTR aveva correttamente applicato il riparto dell'onere probatorio nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti: spetta all'Amministrazione dimostrare, anche per presunzioni e indizi attendibili, non solo la fittizietà del fornitore ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA; solo dopo tale prova grava sul contribuente la prova contraria. Nel caso concreto, la CTR aveva escluso che l'Ufficio avesse assolto tale onere, e il ricorso non aveva scalfito questa ratio con censure autosufficienti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma della sentenza favorevole alla contribuente.
Norme richiamate
La censura di nullità per motivazione mancante o apparente è stata esclusa perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato ritenuto improprio l'uso di questo motivo per contestare in realtà la sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è consentita solo la denuncia dell'anomalia motivazionale al minimo costituzionale, non il mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
La detrazione IVA richiede, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la prova della consapevolezza del cessionario o della sua colpevole ignoranza.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
La prova dell'inesistenza soggettiva e della consapevolezza del contribuente può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni semplici e indizi attendibili.
Riparto dell'onere probatorio: prima l'Amministrazione deve provare fittizietà del fornitore e conoscenza o conoscibilità della frode; poi il contribuente deve provare la propria buona fede.
Le presunzioni semplici possono fondare la prova della frode e della consapevolezza del contribuente.
Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti per integrare la prova presuntiva richiesta all'Amministrazione.
Corte di giustizia UE, C-277/14
Richiamata per il principio per cui, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione.
Corte di giustizia UE, C-285/11
Richiamata a sostegno del principio sul sapere o sapere dovuto del cessionario nelle frodi IVA.
Corte di giustizia UE, C-80/11 e C-142/11
Richiamate per l'ammissibilità di prove indiziarie attendibili in materia IVA.
Corte di giustizia UE, C-439/04
Richiamata in tema di frodi IVA e consapevolezza del partecipante all'operazione.
Massime di principio
- Quando si impugna la detrazione IVA relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o la colpevole ignoranza secondo ordinaria diligenza, del cessionario circa l'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta.
- La prova richiesta all'Amministrazione può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi, specifici e attendibili, idonei a dimostrare la conoscibilità della frode da parte del contribuente.
- Solo dopo che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è limitato alle anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più sindacabile la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- In sede di legittimità, la censura deve essere autosufficiente e confrontarsi puntualmente con gli atti e con la motivazione della sentenza impugnata; il rinvio generico alle difese di merito o a dichiarazioni non trascritte non è sufficiente a fondare il motivo.
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