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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10066/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di finanza e del conseguente processo verbale di constatazione, l'Ufficio notificava a una società esercente attività alberghiera un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno 2006, recuperando a tassazione l'IVA detratta su fatture emesse da una società ritenuta mera cartiera per la realizzazione di un piano interrato a uso termale. La contribuente contestava l'atto sostenendo che l'opera fosse stata effettivamente eseguita, che i pagamenti fossero avvenuti, che i costi fossero inerenti, certi e determinati e che mancasse la sua consapevolezza della frode. La CTR accoglieva l'appello valorizzando la documentazione prodotta e ritenendo non provata dall'Amministrazione la conoscibilità della frode da parte della contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, sostenendo che la CTR avesse trascurato la specifica allegazione della consapevole partecipazione alla frode e avesse male valutato le dichiarazioni del rappresentante della società emittente. Con il secondo motivo lamentava violazione delle norme IVA e dei criteri sull'onere della prova, sostenendo che, trattandosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere di dimostrare la buona fede gravasse sulla contribuente e che invece risultasse provata la partecipazione fraudolenta.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati. Ha escluso la denunciata mancanza di motivazione, rilevando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione effettiva, ancorché non condivisa dall'Ufficio, e che il vizio prospettato, al più, investiva la sufficienza della motivazione, oggi non più censurabile nei limiti del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che la CTR aveva correttamente applicato il riparto dell'onere probatorio nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti: spetta all'Amministrazione dimostrare, anche per presunzioni e indizi attendibili, non solo la fittizietà del fornitore ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA; solo dopo tale prova grava sul contribuente la prova contraria. Nel caso concreto, la CTR aveva escluso che l'Ufficio avesse assolto tale onere, e il ricorso non aveva scalfito questa ratio con censure autosufficienti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma della sentenza favorevole alla contribuente.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione mancante o apparente è stata esclusa perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato ritenuto improprio l'uso di questo motivo per contestare in realtà la sufficienza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è consentita solo la denuncia dell'anomalia motivazionale al minimo costituzionale, non il mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione IVA richiede, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la prova della consapevolezza del cessionario o della sua colpevole ignoranza.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    La prova dell'inesistenza soggettiva e della consapevolezza del contribuente può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni semplici e indizi attendibili.

  • art. 2697 c.c.

    Riparto dell'onere probatorio: prima l'Amministrazione deve provare fittizietà del fornitore e conoscenza o conoscibilità della frode; poi il contribuente deve provare la propria buona fede.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare la prova della frode e della consapevolezza del contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti per integrare la prova presuntiva richiesta all'Amministrazione.

  • Corte di giustizia UE, C-277/14

    Richiamata per il principio per cui, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione.

  • Corte di giustizia UE, C-285/11

    Richiamata a sostegno del principio sul sapere o sapere dovuto del cessionario nelle frodi IVA.

  • Corte di giustizia UE, C-80/11 e C-142/11

    Richiamate per l'ammissibilità di prove indiziarie attendibili in materia IVA.

  • Corte di giustizia UE, C-439/04

    Richiamata in tema di frodi IVA e consapevolezza del partecipante all'operazione.

Massime di principio

  • Quando si impugna la detrazione IVA relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o la colpevole ignoranza secondo ordinaria diligenza, del cessionario circa l'inserimento dell'operazione in un'evasione d'imposta.
  • La prova richiesta all'Amministrazione può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi, specifici e attendibili, idonei a dimostrare la conoscibilità della frode da parte del contribuente.
  • Solo dopo che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è limitato alle anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più sindacabile la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • In sede di legittimità, la censura deve essere autosufficiente e confrontarsi puntualmente con gli atti e con la motivazione della sentenza impugnata; il rinvio generico alle difese di merito o a dichiarazioni non trascritte non è sufficiente a fondare il motivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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