Cassazione Civile, Ordinanza n. 31118/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente impugnava davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale di Catania che aveva rigettato le sue domande di accertamento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e, in subordine, di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito perché ha rilevato un vizio preliminare della procura speciale conferita al difensore per il giudizio di cassazione: la procura, pur contenendo gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio, non recava una certificazione esplicita da parte del difensore che attestasse la posteriorità del rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. Secondo la Corte, per i ricorsi avverso decreti emessi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto e tale requisito deve risultare certificato dal difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la procura speciale non fosse validamente certificata quanto alla posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato
nei ricorsi per cassazione avverso decreti in materia di protezione internazionale la procura speciale richiede, quale requisito di specialità, la posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento e la sua certificazione da parte del difensore; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità
richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 introduce un requisito aggiuntivo e più rigoroso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il rigetto/inammissibilità del ricorso comporta l'accertamento dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso decreti resi in materia di protezione internazionale, la procura speciale al difensore deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale circostanza deve risultare certificata dal difensore.
- La certificazione del difensore deve riguardare non solo l'autenticità della sottoscrizione del conferente, ma anche la data di rilascio della procura, quando la legge richiede espressamente la posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto.
- La mancanza di una certificazione esplicita della data della procura, nei casi soggetti all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, determina l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.
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