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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17013/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione tempestiva al passivo fallimentare di crediti per contributi previdenziali riferiti a un periodo in cui l’ente di formazione, dopo la revoca dell’accreditamento da parte della Regione Siciliana, aveva unilateralmente sospeso i rapporti di lavoro con i propri dipendenti. Il Tribunale di Palermo, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva rigettato la domanda. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1256 e 1460 c.c., sostenendo che il giudice di merito non avesse verificato se la revoca dell’accreditamento fosse o meno imputabile alla condotta negligente dell’ente in bonis, già dedotta nell’opposizione, e consistita in gravi e reiterate carenze e irregolarità nella gestione e rendicontazione dell’attività formativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il datore di lavoro non può sospendere unilateralmente il rapporto, salvo che dimostri una impossibilità totale o parziale della prestazione lavorativa non imputabile, non potendo rilevare eventi riconducibili alla propria gestione imprenditoriale. Coerentemente, in caso di sospensione unilaterale non giustificata da assoluta impossibilità non imputabile, l’obbligazione contributiva resta ferma perché le retribuzioni devono considerarsi dovute ai sensi dell’art. 12 l. n. 153/1969. Poiché il Tribunale aveva rigettato l’insinuazione senza accertare se l’impossibilità dedotta fosse o meno imputabile all’ente, il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso sulla responsabilità per inadempimento; la Corte ne valorizza il rapporto con l’accertamento dell’imputabilità dell’impossibilità di adempiere.

  • art. 1256 c.c.

    richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso in tema di impossibilità sopravvenuta; la Corte ribadisce la necessità di verificare se l’impossibilità sia non imputabile al debitore.

  • art. 1460 c.c.

    richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso; la Corte lo menziona nel quadro della sospensione del rapporto, ma fonda la decisione sul principio della non imputabilità dell’impossibilità.

  • artt. 1463 e 1464 c.c.

    la Corte li richiama per affermare che la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro è ammessa solo in presenza di impossibilità totale o parziale della prestazione e che tale impossibilità deve essere provata dal datore e non può dipendere da eventi della sua stessa gestione.

  • art. 12, l. n. 153/1969

    la Corte lo indica come base per ritenere dovute le retribuzioni e, quindi, ferma l’obbligazione contributiva quando la sospensione unilaterale del rapporto non sia giustificata da impossibilità non imputabile.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato solo per la gestione camerale del procedimento e per il termine di deposito dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Il datore di lavoro non può sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro se non prova una impossibilità della prestazione lavorativa, totale o parziale, non imputabile alla propria organizzazione o gestione.
  • Quando la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro non è giustificata da una impossibilità non imputabile, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione e, conseguentemente, permangono anche gli obblighi contributivi.
  • Nel giudizio relativo all’insinuazione al passivo per contributi o retribuzioni, il giudice deve accertare non solo l’esistenza del fatto ostativo alla prestazione, ma anche la sua imputabilità o meno al datore di lavoro/debitore.
  • Gli eventi riconducibili a carenze o irregolarità della gestione imprenditoriale non possono essere invocati come causa esimente della sospensione del rapporto e dell’obbligo retributivo-contributivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiAccertamento del passivoInadempimento
RamiLavoroPrevidenzaFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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