Cassazione Civile, Ordinanza n. 35935/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
Il condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di spese condominiali nei confronti di due proprietari di un'unità immobiliare. Gli ingiunti avevano proposto opposizione sostenendo che gli importi richiesti non fossero dovuti perché, secondo il regolamento condominiale di natura contrattuale, la quota a loro carico per il riscaldamento doveva essere calcolata su 55 mc e non sulla diversa misura poi applicata. Chiedevano quindi di dichiarare la nullità di alcune delibere assembleari che avevano attribuito loro spese in misura non conforme al regolamento, la revoca del decreto ingiuntivo e la restituzione delle somme versate in eccedenza. In appello la corte territoriale aveva ritenuto nulla la delibera del 13.3.2006, perché aveva modificato a maggioranza i criteri pattizi di riparto del regolamento, e aveva riconosciuto valido il precedente deliberato che aveva accertato un debito del condominio verso i condomini per Euro 8.000. Il condominio ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la qualificazione in termini di nullità della delibera del 13.3.2006, sostenendo che si trattasse invece di atto annullabile e quindi impugnato tardivamente; con il secondo ha contestato la qualificazione della delibera dell'1.3.2005 come ricognizione di debito e la conseguente affermazione della sua efficacia nonostante l'adozione a maggioranza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, confermando l'impostazione della corte d'appello. Ha ribadito che sono nulle le delibere assembleari che, esorbitando dalle attribuzioni dell'assemblea, modificano in astratto i criteri legali o convenzionali di riparto delle spese stabiliti dal regolamento contrattuale; sono invece annullabili le delibere che si limitano a ripartire in concreto le spese in violazione di quei criteri. Ha quindi condiviso la qualificazione della delibera del 13.3.2006 come nulla, perché aveva sostituito il criterio pattizio di riparto delle spese di riscaldamento con uno diverso, adottato a maggioranza senza unanimità. Ha inoltre ritenuto valido il precedente deliberato dell'1.3.2005, con cui il condominio aveva riconosciuto un debito di Euro 8.000 in favore dei condomini per somme indebitamente percepite negli anni precedenti, affermando che tale riconoscimento era espressione della volontà dell'ente in base al principio maggioritario. Il ricorso è stato quindi respinto e il condominio condannato alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
viene richiamato per distinguere tra impugnazione per annullabilità della delibera e deduzione della nullità nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo; il termine di impugnazione per l'annullabilità va rispettato solo se si chiede una pronuncia di annullamento
è richiamato in relazione al regolamento condominiale di natura contrattuale e alla possibilità di modificare i criteri di riparto solo con le forme richieste dall'ordinamento e dal regolamento stesso
è evocato come norma sui criteri di ripartizione delle spese condominiali, che non possono essere modificati dall'assemblea se stabiliti convenzionalmente
serve a fondare la nullità della delibera che incide illegittimamente sui criteri convenzionali di riparto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
è richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta
viene richiamato in relazione ai poteri dell'assemblea e ai limiti del principio maggioritario nel decidere sulle spese comuni
consente il rilievo d'ufficio della nullità della deliberazione assembleare
è menzionato nel testo della sentenza in comparazione con il regime dell'annullabilità, ma senza valorizzazione autonoma
art. 111 Cost.
è evocato per sostenere l'esigenza di economia processuale e la piena cognizione del giudice dell'opposizione
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
è richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali, il giudice può esaminare la validità della delibera posta a fondamento del credito sia quando sia dedotta la nullità, sia quando la nullità emerga d'ufficio; la delibera costituisce infatti elemento costitutivo della pretesa monitoria.
- La nullità della delibera condominiale ricorre quando l'assemblea, esorbitando dalle proprie attribuzioni, modifica in astratto i criteri legali o convenzionali di riparto delle spese stabiliti da legge o regolamento contrattuale; in tale caso l'atto è invalido per impossibilità giuridica dell'oggetto.
- L'annullabilità ricorre invece quando l'assemblea, pur potendo deliberare sulla materia, applica in concreto i criteri di riparto in modo difforme da quelli dovuti: si tratta di vizio da far valere con tempestiva impugnazione ex art. 1137 c.c., non di nullità rilevabile sempre.
- Un regolamento condominiale di natura contrattuale non può essere modificato per facta concludentia o mediante deliberazioni a maggioranza, se la modifica incide sui criteri pattizi di riparto delle spese e non è adottata con il consenso richiesto dall'ordinamento.
- Il riconoscimento di un debito del condominio verso singoli partecipanti, se espresso dall'assemblea nell'ambito delle sue attribuzioni, può valere come volontà dell'ente anche se deliberato a maggioranza, quando non si traduca in una modifica illegittima dei criteri convenzionali di riparto.
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