Cassazione Civile, Ordinanza n. 17208/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal demansionamento di un dipendente, destinato dall’azienda a compiti di "gestione modifiche" sui particolari delle autovetture, senza più svolgere il coordinamento di altri dipendenti. In primo grado era stato riconosciuto un danno da dequalificazione professionale; la Corte d’appello ha però riformato la decisione, ritenendo che nel ricorso introduttivo mancasse una specifica allegazione di fatti e circostanze idonei a descrivere e sorreggere, anche in via presuntiva, il pregiudizio alla professionalità. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2059, 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 2 e 24 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la possibilità di liquidare il danno da demansionamento sulla base di presunzioni; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando omessa o apparente motivazione per non avere la Corte d’appello considerato il fatto decisivo che un lavoratore di livello più alto, con esperienza qualificata, era stato per anni adibito a mansioni di livello inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente applicato l’insegnamento secondo cui il danno da demansionamento non è automatico e richiede una specifica allegazione della natura e delle caratteristiche del pregiudizio, poi dimostrabile anche per presunzioni. Le censure del ricorrente, pur formalmente formulate come violazione di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e dei fatti storici, attività non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione decisiva; il tema resta quello della deduzione e prova del danno da demansionamento.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ribadisce che la prova del danno incombe sul lavoratore che lo allega.
Le presunzioni semplici sono ammesse come prova completa, rimessa alla valutazione del giudice di merito.
La Corte conferma che il ricorso alle presunzioni richiede fatti noti gravi, precisi e concordanti, da valutare complessivamente dal giudice di merito.
art. 2 Cost.
Richiamato nel ricorso, senza autonoma decisività nella soluzione della controversia.
art. 24 Cost.
Richiamato nel ricorso, senza autonoma decisività nella soluzione della controversia.
art. 111 Cost.
Richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione della sentenza; la Corte esclude che vi sia motivazione mancante o apparente.
Richiamato in relazione alla nullità della sentenza per difetto di motivazione; la censura è ritenuta inammissibile perché sollecita una rivalutazione del merito.
Richiamato unitamente all’art. 132 c.p.c. sulla motivazione della sentenza.
La Corte afferma che i motivi, pur incardinati formalmente in tali vizi, in realtà mirano a contestare l’accertamento di fatto e sono quindi inammissibili.
Richiamato nel passaggio sulle presunzioni: il giudice può fare ricorso alle nozioni generali derivate dall’esperienza nel ragionamento presuntivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Citato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio per demansionamento, il danno professionale non si presume automaticamente dalla sola violazione datoriale: il lavoratore deve allegare specificamente, nell’atto introduttivo, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito.
- La prova del danno da dequalificazione può essere fornita anche per presunzioni, ma occorre la deduzione di elementi fattuali concreti, quali durata, gravità, visibilità della dequalificazione, frustrazione di aspettative di carriera ed effetti negativi sulla vita del lavoratore.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi, nonché l’opportunità di ricorrere alla prova presuntiva, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
- Le censure che, sotto l’etichetta della violazione di legge o del vizio di motivazione, chiedano in realtà una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
- Le presunzioni semplici costituiscono una prova piena: il giudice può fondare anche esclusivamente su di esse il proprio convincimento, purché valuti unitariamente gli indizi e ne verifichi la capacità inferenziale rispetto al fatto ignoto.
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