Cassazione Civile, Ordinanza n. 17149/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti tra diversi gestori e dall'asserito diritto di un lavoratore, già impiegato in passato nei cantieri di alcuni comuni e poi collocato in cassa integrazione a zero ore, a essere assunto dalla società subentrante. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del lavoratore ritenendo che l'obbligo di assunzione derivasse dall'art. 29 del capitolato speciale d'appalto, che prevedeva il recepimento dei lavoratori ex Piana Ambiente già cantierati presso i comuni appaltanti, indipendentemente dall'essere stati dipendenti del gestore immediatamente cessante. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che il lavoratore non fosse mai stato dipendente dell'impresa cessante l'appalto e che quindi non potesse operare l'art. 6 del CCNL FISE Assoambiente; con il secondo ha denunciato ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse deciso su una questione, quella dell'applicazione dell'art. 29 del capitolato, non devoluta in appello. In via gradata ha anche contestato la mancata affermazione di responsabilità del Comune di Rosarno.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo promiscuo, con censure eterogenee di fatto e di diritto e perché comunque non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sull'art. 6 del CCNL ma sull'art. 29 del capitolato d'appalto. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, rilevando anche il difetto di autosufficienza e osservando che l'applicazione dell'art. 29 era stata dedotta sin dall'origine dalla parte lavoratrice e rientrava nell'interpretazione della domanda, riservata al giudice di merito. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura sulla responsabilità del Comune, perché la statuizione di primo grado sul difetto di legitimatio ad causam del Comune non era stata impugnata in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambi i controricorrenti, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 del capitolato speciale d'appalto
La clausola è stata interpretata come obbligo contrattuale autonomo rispetto al CCNL, idoneo a imporre all'impresa subentrante l'assunzione dei lavoratori ex Piana Ambiente già cantierati presso i comuni appaltanti, al ricorrere della sola condizione indicata nel capitolato.
art. 6 CCNL FISE Assoambiente
articolo sei CCNL FISE Assoambiente
La Corte di cassazione ha rilevato che la decisione di merito non si fondava su tale disposizione; perciò le censure costruite su di essa non coglievano la ratio decidendi.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati anche sotto il profilo dell'ammissibilità, in particolare per la promiscua deduzione di violazioni di legge, vizi processuali, errori di fatto e censure sul merito della valutazione probatoria.
vizio di ultra extrapetizione
La censura è stata respinta perché la questione dell'art. 29 del capitolato era stata già introdotta dalla parte interessata e l'interpretazione della domanda spetta al giudice di merito.
criterio della soccombenza
Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente secondo il principio della soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e coerente: è inammissibile quando cumula in modo promiscuo censure eterogenee di fatto, di diritto e processuali senza individuare con chiarezza l'errore denunciato.
- Il ricorso non può utilmente censurare la decisione di merito se le doglianze non colgono la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
- Le questioni di valutazione del fatto e delle prove non sono, di regola, deducibili in cassazione come errori di diritto, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- La domanda giudiziale va interpretata dal giudice di merito; tale interpretazione non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del controllo sulla correttezza giuridica e sulla logicità della motivazione.
- La denuncia di ultrapetizione richiede che la questione sia stata effettivamente decisa su un thema decidendum non introdotto dalle parti; se il tema risulta già dedotto negli atti o nelle conclusioni, la censura è infondata.
- La statuizione non impugnata in appello passa in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione nel successivo giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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