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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17155/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto integralmente il ricorso, confermando la decisione della corte d'appello che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto alle retribuzioni maturate in conseguenza dell'obbligo di assunzione previsto dal capitolato d'appalto. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di appalto del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti in alcuni comuni calabresi. La corte d'appello aveva accolto la domanda del lavoratore e condannato la società subentrante al pagamento delle retribuzioni maturate dal 23 giugno 2015 al 31 maggio 2017, ritenendo che la società fosse tenuta ad assumere il personale ex Piana Ambiente in base all'art. 29 del capitolato speciale d'appalto, che prevedeva un obbligo di recepimento dei lavoratori già cantierati presso i comuni appaltanti per salvaguardarne i posti di lavoro. La società ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge, errore di fatto ed errore di diritto, sostenendo che il lavoratore non fosse mai stato dipendente dell'impresa cessante l'appalto e che quindi non ricorressero i presupposti dell'art. 6 del CCNL FISE Assoambiente; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e ultra/extrapetizione, affermando che la questione dell'art. 29 del capitolato non fosse stata devoluta al giudice di appello. In via subordinata ha anche censurato la mancata attribuzione di responsabilità al Comune di Rosarno. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché promiscuo, in parte diretto a contestare accertamenti di fatto e comunque non attinente alla reale ratio decidendi, fondata non sul CCNL ma sull'art. 29 del capitolato; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato perché la domanda e il richiamo all'art. 29 risultavano già prospettati dal lavoratore e l'interpretazione della domanda è riservata al giudice di merito; anche la censura sul Comune è stata dichiarata inammissibile perché la decisione di primo grado sul difetto di legittimazione non era stata impugnata in appello da alcuna delle parti.

Norme richiamate

  • art. 6 CCNL FISE Assoambiente

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che l'obbligo di assunzione presupponesse la dipendenza del lavoratore dall'impresa cessante; la Corte ha escluso che fosse la base decisionale della sentenza impugnata, che invece si fondava sull'art. 29 del capitolato d'appalto.

  • art. 29 del capitolato speciale d'appalto

    Ritenuto dalla corte d'appello fonte autonoma dell'obbligo della società subentrante di assumere i lavoratori ex Piana Ambiente già cantierati presso i comuni appaltanti, a tutela della continuità occupazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata respinta perché la questione dell'art. 29 del capitolato risultava già prospettata dalla parte e comunque l'interpretazione della domanda spetta al giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    La ricorrente ha formulato censure di violazione di legge, nullità e vizio di motivazione, ma la Corte le ha dichiarate inammissibili per promiscuità e per la deduzione di questioni di fatto non scrutinabili in cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la decisione in camera di consiglio con motivazione riservata.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo deve essere specifico e riferito alla effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che si fondi su una diversa base normativa rispetto a quella posta dal giudice di merito.
  • Non sono scrutinabili in sede di legittimità censure che richiedano una nuova valutazione dei fatti o delle prove, salvo i limiti propri dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
  • L'ultrapetizione non è configurabile quando la questione sia stata comunque prospettata dalla parte nel corso del giudizio e la sua interpretazione rientri nei poteri del giudice di merito.
  • La mancata impugnazione in appello di un capo della decisione di primo grado preclude la sua rimessione in discussione in cassazione.
  • Un capitolato speciale d'appalto può costituire fonte autonoma di obblighi di assunzione del personale in caso di subentro nell'appalto, se il testo contrattuale prevede espressamente una clausola di salvaguardia occupazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoAppalto
RamiProcesso civileLavoroContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaNullità

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