Cassazione Civile, Ordinanza n. 17162/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (richiedente asilo)
La controversia
In una procedura Dublino, l'amministrazione aveva disposto il trasferimento del richiedente protezione internazionale in Svezia, quale Stato ritenuto competente per la ripresa in carico dopo una precedente domanda di asilo lì presentata e rigettata. Il Tribunale di Milano aveva annullato il provvedimento di trasferimento ritenendo non provata, da parte dell'amministrazione rimasta non costituita, l'osservanza degli obblighi informativi previsti dall'art. 4 del Regolamento UE n. 604/2013 e dall'art. 10 del d.lgs. n. 25/2008. Il Ministero ha impugnato la decisione con un unico motivo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino, sostenendo che la procedura sarebbe unitaria e che l'informazione sarebbe stata comunque resa tramite compilazione e sottoscrizione del modello C3, colloquio con interprete e consegna dell'opuscolo informativo. Il richiedente intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo del Ministero, affermando che gli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 hanno contenuto specifico e autonomo rispetto agli adempimenti relativi alla domanda di protezione internazionale disciplinati dall'art. 10 del d.lgs. n. 25/2008, e non possono considerarsi soddisfatti dalla sola sottoscrizione del modello C3. Nel caso concreto, il Ministero aveva allegato soltanto tale sottoscrizione, senza dimostrare il puntuale adempimento degli obblighi informativi prescritti dalla disciplina eurounitaria. Il decreto del Tribunale di Milano che aveva annullato il trasferimento è quindi rimasto fermo. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimato; escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 4 Regolamento (UE) n. 604/2013
impone allo Stato membro obblighi informativi specifici, da rendere per iscritto mediante opuscolo comune, in modo sistematico, oggettivo e completo, sulle scansioni della procedura Dublino e sui diritti connessi; la sua violazione comporta nullità del trasferimento.
art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013
richiede un colloquio finalizzato a consentire al richiedente di fornire informazioni utili alla determinazione dello Stato competente; non è fungibile con gli adempimenti della domanda di asilo in senso stretto.
art. 10 d.lgs. n. 25/2008
la disciplina interna sugli obblighi informativi nella domanda di protezione internazionale non assorbe né sostituisce gli obblighi specifici previsti dal Regolamento Dublino.
art. 38 d.lgs. n. 25/2008
richiamato quale base dell'adozione dell'opuscolo informativo nazionale, ma non sufficiente a soddisfare gli obblighi informativi eurounitari della procedura Dublino.
art. 20 Regolamento (UE) n. 604/2013
è richiamato per qualificare la procedura di determinazione dello Stato membro competente come procedimento d'ufficio autonomo e strutturato.
art. 380bis1 c.p.c.
norma processuale richiamata per la riserva della motivazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nella procedura Dublino gli obblighi informativi previsti dal Regolamento UE n. 604/2013 hanno autonoma rilevanza funzionale e contenutistica rispetto agli adempimenti informativi della domanda di protezione internazionale regolati dal diritto interno.
- L'adempimento degli obblighi informativi va valutato in senso sostanziale, ma deve risultare specificamente provato dall'autorità amministrativa, onerata della dimostrazione del corretto svolgimento della procedura.
- La sola sottoscrizione del modello C3 o la mera audizione del richiedente non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare l'adempimento dell'obbligo di consegna dell'opuscolo informativo comune e delle informazioni specifiche richieste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino.
- La violazione degli obblighi informativi della procedura Dublino determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi la conoscenza aliunde delle informazioni da parte dello straniero o la mancata prova di uno specifico pregiudizio difensivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17140/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17145/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17149/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17155/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17156/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17182/2024 del 21/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →