Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17162/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (richiedente asilo)

La controversia

In una procedura Dublino, l'amministrazione aveva disposto il trasferimento del richiedente protezione internazionale in Svezia, quale Stato ritenuto competente per la ripresa in carico dopo una precedente domanda di asilo lì presentata e rigettata. Il Tribunale di Milano aveva annullato il provvedimento di trasferimento ritenendo non provata, da parte dell'amministrazione rimasta non costituita, l'osservanza degli obblighi informativi previsti dall'art. 4 del Regolamento UE n. 604/2013 e dall'art. 10 del d.lgs. n. 25/2008. Il Ministero ha impugnato la decisione con un unico motivo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino, sostenendo che la procedura sarebbe unitaria e che l'informazione sarebbe stata comunque resa tramite compilazione e sottoscrizione del modello C3, colloquio con interprete e consegna dell'opuscolo informativo. Il richiedente intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo del Ministero, affermando che gli obblighi informativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 hanno contenuto specifico e autonomo rispetto agli adempimenti relativi alla domanda di protezione internazionale disciplinati dall'art. 10 del d.lgs. n. 25/2008, e non possono considerarsi soddisfatti dalla sola sottoscrizione del modello C3. Nel caso concreto, il Ministero aveva allegato soltanto tale sottoscrizione, senza dimostrare il puntuale adempimento degli obblighi informativi prescritti dalla disciplina eurounitaria. Il decreto del Tribunale di Milano che aveva annullato il trasferimento è quindi rimasto fermo. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimato; escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 4 Regolamento (UE) n. 604/2013

    impone allo Stato membro obblighi informativi specifici, da rendere per iscritto mediante opuscolo comune, in modo sistematico, oggettivo e completo, sulle scansioni della procedura Dublino e sui diritti connessi; la sua violazione comporta nullità del trasferimento.

  • art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013

    richiede un colloquio finalizzato a consentire al richiedente di fornire informazioni utili alla determinazione dello Stato competente; non è fungibile con gli adempimenti della domanda di asilo in senso stretto.

  • art. 10 d.lgs. n. 25/2008

    la disciplina interna sugli obblighi informativi nella domanda di protezione internazionale non assorbe né sostituisce gli obblighi specifici previsti dal Regolamento Dublino.

  • art. 38 d.lgs. n. 25/2008

    richiamato quale base dell'adozione dell'opuscolo informativo nazionale, ma non sufficiente a soddisfare gli obblighi informativi eurounitari della procedura Dublino.

  • art. 20 Regolamento (UE) n. 604/2013

    è richiamato per qualificare la procedura di determinazione dello Stato membro competente come procedimento d'ufficio autonomo e strutturato.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la riserva della motivazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nella procedura Dublino gli obblighi informativi previsti dal Regolamento UE n. 604/2013 hanno autonoma rilevanza funzionale e contenutistica rispetto agli adempimenti informativi della domanda di protezione internazionale regolati dal diritto interno.
  • L'adempimento degli obblighi informativi va valutato in senso sostanziale, ma deve risultare specificamente provato dall'autorità amministrativa, onerata della dimostrazione del corretto svolgimento della procedura.
  • La sola sottoscrizione del modello C3 o la mera audizione del richiedente non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare l'adempimento dell'obbligo di consegna dell'opuscolo informativo comune e delle informazioni specifiche richieste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino.
  • La violazione degli obblighi informativi della procedura Dublino determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevi la conoscenza aliunde delle informazioni da parte dello straniero o la mancata prova di uno specifico pregiudizio difensivo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.