Cassazione Civile, Ordinanza n. 17145/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite traeva origine dalla domanda proposta in primo grado da un avvocato, che aveva qualificato il ricorso come ex art. 442 c.p.c., chiedendo il riconoscimento del trattamento di fine mandato, dell’indennità differita e la condanna dell’ente regionale al versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS. La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto le domande sugli emolumenti e dichiarato inammissibile quella relativa ai contributi. Il ricorso per cassazione censurava tale esito, ma la Regione eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso. Il ricorrente sosteneva che, essendovi più domande, alcune non previdenziali, avrebbe dovuto operare la sospensione feriale dei termini; la Regione replicava che l’intera controversia era previdenziale e riguardava un rapporto riconducibile alle controversie ex art. 409 c.p.c., n. 3, quindi escluso dalla sospensione. La Corte ha ritenuto fondata l’eccezione: la controversia, per oggetto e funzione delle prestazioni richieste, era sostanzialmente previdenziale, e la richiesta di versamento dei contributi alla Gestione separata si collegava a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; pertanto non operava la sospensione feriale. Poiché il ricorso era stato notificato oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione preliminare di tardività sollevata dalla Regione e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il termine semestrale per proporre il ricorso ex art. 327 c.p.c., applicabile al giudizio instaurato dopo il 4 luglio 2009, fosse spirato prima dell’avvio della notifica. Ha inoltre escluso la sospensione dei termini nel periodo feriale, qualificando la controversia come previdenziale e riconducibile, quanto al rapporto presupposto, alle controversie di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
"dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"
Per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione non può essere proposto oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione della stessa.
art. 58, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69
La nuova disciplina del termine lungo di impugnazione si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1, primo e secondo comma, c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale e per il successivo deposito dell’ordinanza.
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c.; la Corte ha ritenuto che la controversia in esame rientrasse in tale ambito di esclusione.
Il ricorrente aveva qualificato così il ricorso introduttivo, ma la Corte ha valorizzato la sostanza previdenziale della controversia.
La richiesta di versamento dei contributi era ricondotta a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, rientrante nelle controversie di lavoro parasubordinato richiamate da questa disposizione.
Richiamato, tramite l’art. 3 L. n. 742 del 1969, come parametro per l’esclusione della sospensione feriale.
Richiamato, tramite l’art. 3 L. n. 742 del 1969, come parametro per l’esclusione della sospensione feriale.
art. 2, commi 26 e 30, L. 8 agosto 1995, n. 335
Norme invocate a fondamento dell’obbligo contributivo alla Gestione separata.
Richiamato come regolamento attuativo sulle modalità e i termini di versamento del contributo dovuto alla Gestione separata.
art. 1, comma 1, d.m. 2 maggio 1996, n. 281
La Corte lo richiama per qualificare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
art. 1, comma 2, d.m. 2 maggio 1996, n. 281
La Corte richiama la ripartizione del contributo tra iscritto e soggetto erogante il compenso, indice del tipo di rapporto dedotto.
art. 38 Cost.
Evocato dal ricorrente come parametro costituzionale della pretesa previdenziale, in relazione alla tutela del trattamento pensionistico.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nei giudizi soggetti alla disciplina della L. n. 69 del 2009, è pari a sei mesi, salvo diversa e specifica disciplina.
- La sospensione feriale dei termini non opera quando la controversia, per oggetto sostanziale e funzione delle prestazioni richieste, rientra nelle materie espressamente escluse dalla L. n. 742 del 1969.
- Per stabilire se la sospensione feriale sia applicabile, il giudice deve guardare alla sostanza della controversia e non alla sola formale qualificazione data dalla parte all’atto introduttivo.
- Le domande relative a contributi previdenziali e a trattamenti indennitari funzionalmente destinati a integrare la posizione pensionistica possono essere qualificate come controversie previdenziali.
- La richiesta di contribuzione alla Gestione separata, ove connessa a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si inserisce nel perimetro delle controversie di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, con conseguente esclusione della sospensione feriale.
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