Cassazione Civile, Ordinanza n. 17140/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento del trattamento di fine rapporto maturato da alcuni lavoratori nel corso di un rapporto di lavoro originariamente instaurato con una società poi cedente l'azienda e proseguito, per effetto di cessione d'azienda ex art. 2112 c.c., presso la società cessionaria, successivamente dichiarata fallita. I lavoratori hanno chiesto l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per ottenere il pagamento del t.f.r., comprensivo anche della quota maturata durante il periodo lavorato alle dipendenze della cedente. La Corte d'appello ha confermato la condanna del Fondo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2, commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8, della L. n. 297/1982, in relazione agli artt. 1298, comma 1, e 2112 c.c., sostenendo che il Fondo non sarebbe tenuto a intervenire perché i lavoratori avrebbero dovuto far valere il credito nei confronti della cedente dell'azienda, e quindi l'obbligo di garanzia sarebbe escluso o comunque subordinato alla preventiva escussione di altri coobbligati solidali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata e quindi l'obbligo del Fondo di garanzia di pagare il t.f.r. ai lavoratori. Ha ribadito che l'intervento del Fondo opera quando l'insolvenza riguarda il datore di lavoro cessionario, perché è tale insolvenza a determinare la cessazione del rapporto e l'esigibilità del t.f.r.; che la garanzia copre anche la quota di t.f.r. maturata presso il cedente, poiché il cessionario è obbligato in solido verso il lavoratore; e che l'obbligo del Fondo non ha natura sussidiaria né è condizionato alla preventiva escussione del cedente o di altri condebitori solidali. Il richiamo al novellato art. 2, comma 7, L. n. 297/1982 è stato letto come norma che disciplina la surrogazione del Fondo dopo il pagamento, non come indice di un beneficio d'ordine. Nessuna cassazione con rinvio è stata disposta.
Norme richiamate
disciplina l'intervento del Fondo di garanzia per il t.f.r.; la Corte afferma che il Fondo deve intervenire quando l'insolvenza riguarda il datore di lavoro cessionario e che la garanzia copre anche la quota maturata presso il cedente; il comma 7 è letto come norma che agevola la surrogazione del Fondo dopo il pagamento, non come previsione di sussidiarietà.
richiamato dall'INPS a sostegno della tesi della ripartizione interna dei debiti solidali; la Corte non ne ricava una limitazione dell'obbligo del Fondo verso il lavoratore.
la cessione d'azienda comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro e la coobbligazione solidale del cessionario per i crediti di lavoro maturati nel rapporto trasferito.
il Fondo, dopo il pagamento, si surroga nei diritti del lavoratore anche verso il cedente coobbligato in solido con il cessionario.
Massime di principio
- Il Fondo di garanzia INPS per il t.f.r. interviene quando l'insolvenza colpisce il datore di lavoro cessionario, poiché è l'insolvenza di quest'ultimo a determinare la cessazione del rapporto e l'esigibilità del credito.
- La garanzia del Fondo copre anche la quota di t.f.r. maturata anteriormente alla cessione d'azienda presso il cedente, poiché il cessionario risponde solidalmente del relativo credito verso il lavoratore.
- L'obbligo del Fondo di garanzia non è sussidiario: il lavoratore non deve prima escutere il cedente o altri eventuali condebitori solidali.
- Il riferimento normativo alla surrogazione del Fondo dopo il pagamento non introduce un beneficio d'ordine, ma conferma che l'INPS, una volta adempiuto, può agire nei confronti di tutti i condebitori solidali nei limiti del diritto originario del lavoratore.
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