Cassazione Penale, Sentenza n. 42558/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza che l'aveva ritenuta responsabile dei reati previsti dagli artt. 477 e 482 c.p. per aver formato targhe automobilistiche false. Ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione e insufficienza probatoria, sostenendo che l'unico elemento era la titolarità dell'auto (Audi Q3) immortalata dall'autovelox e che poteva esserne stata la utilizzatrice una terza persona all'insaputa della proprietaria; (2) vizio di valutazione sulla non applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), contestando la ricostruzione dei giudici sull'occasionalità del comportamento e sulla gravità del pericolo/danno. La difesa ha richiamato anche la sentenza n. 27/2005 della Corte costituzionale in tema di decurtazione punti al mero proprietario.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: (1) quanto alla prova, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato la titolarità del veicolo, l'assenza di dichiarazioni di prestito o denuncia di furto/uso abusivo e l'interesse del titolare a occultare l'identità del conducente; l'ipotesi alternativa proposta dalla difesa è apparsa meramente congetturale e priva di riscontri concreti, non sufficiente a generare un "ragionevole dubbio"; la valutazione indiziaria logico-induttiva è ammessa se condotta con rigorosità; il richiamo alla pronuncia costituzionale del 2005 non è pertinente trattandosi di fattispecie eterogenea in cui esistono elementi probatori idonei ad attribuire la responsabilità penale. (2) quanto alla tenuità, la Corte d'appello ha motivato la non applicazione dell'art. 131-bis c.p. ritenendo rilevante l'intensità del dolo (finalità di commettere violazioni e assicurarsi l'impunità) e il potenziale pericolo in caso di sinistro che avrebbe ostacolato l'identificazione del responsabile e il risarcimento delle vittime. Conseguentemente è stata confermata la condanna, la concessione del beneficio della non menzione spettante al giudice di merito è stata rispettata, ed è stata ordinata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
reato di formazione di targhe automobilistiche false
La Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato a carico della ricorrente sulla base della valutazione indiziaria e della titolarità del veicolo, ritenendo il dolo rivolto a garantire l'impunità per infrazioni stradali
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
La norma è stata applicata dalla Corte territoriale valutando cumulativamente modalità, grado di colpevolezza e danno/pericolo; la Corte di legittimità ha ritenuto corretta la valutazione negativa circa la riconducibilità della fattispecie alla tenuità, per l'intensità del dolo e il potenziale pericolo
criteri da considerare (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo)
Richiamato come criterio di ponderazione per la valutazione della tenuità; non è richiesta l'enumerazione di tutti gli elementi se il giudice indica quelli ritenuti rilevanti
decadenza/decurring punti al proprietario in assenza di prova della responsabilità personale
La Corte ha precisato che la pronuncia della Corte costituzionale che ha annullato l'applicazione automatica di tale sanzione amministrativa non è pertinente nel caso di responsabilità penale fondata su specifici elementi probatori
Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 2005
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis c.d.s., comma 2
Richiamata dalla difesa a sostegno dell'irritualità di attribuire responsabilità al proprietario; la Corte di legittimità ha escluso la rilevanza di quella pronuncia rispetto al caso concreto dove esistono indizi idonei ad attribuire il reato
conseguenze della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione
Applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La titolarità del veicolo può costituire un elemento indiziario rilevante per l'attribuzione del reato se non risultano denunce di furto, prestito o altri riscontri che indichino l'uso da parte di terzi
- La prova indiziaria logico-induttiva è pienamente ammissibile e può portare a condanna se risultata da una valutazione unitaria, rigorosa e comprehensiva degli elementi acquisiti; ipotesi alternative devono avere riscontri concreti per creare un "ragionevole dubbio"
- Un'ipotesi meramente congetturale, per quanto plausibile in astratto (es. uso da parte di terzi), non è sufficiente a disattendere una convincente ricostruzione indiziaria priva di riscontri contrari
- Il richiamo a pronunce di illegittimità costituzionale o a regimi amministrativi (es. decurtazione punti) non impedisce la responsabilità penale se nel caso concreto sussistono elementi probatori idonei ad attribuire la condotta all'imputato
- Per la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessaria una valutazione complessiva e motivata: il giudice non deve elencare necessariamente tutti gli elementi, ma deve indicare quelli ritenuti decisivi per escluderne l'applicabilità
- In caso di ricorso inammissibile il giudice della cassazione può condannare la parte alle spese e disporre il versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla
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