Cassazione Penale, Sentenza n. 36052/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia Avv. Tommaso Zavaglia, nominato con atto depositato (secondo il ricorrente) il 26/4/2022 presso il Tribunale di Vibo Valentia; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, denunciando che gli elementi probatori erano equivoci e compatibili con la condizione di assuntore; 3) vizio di motivazione e illegittimità del trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena al triplo del minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che non risulti agli atti la dichiarazione di nomina depositata presso la Corte d'appello prima della notifica del decreto di citazione; il deposito indicato dal ricorrente sarebbe stato effettuato al Tribunale di Vibo Valentia (irritualmente) e dopo la sentenza di primo grado, quindi il ricorrente non ha provato l'effettiva conoscenza della nomina da parte della Corte d'appello. Il secondo motivo è stato considerato mera critica di merito, non idonea a superare il vaglio di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva motivato la condanna sulla base di elementi fattuali (rinvenimento di stupefacente unitamente a strumenti di pesatura e confezionamento). Il terzo motivo è stato ritenuto un generico dissenso sulla quantificazione della pena: la Corte di merito aveva motivato il trattamento sanzionatorio in conformità ai parametri dell'art. 133 c.p. (modalità di condotta, quantità/qualità della sostanza, precedenti e dichiarazioni dell'imputato). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma sostanziale relativa ai reati concernenti sostanze stupefacenti; nel caso la condanna è stata confermata in relazione agli elementi probatori ritenuti indicativi di produzione/distribuzione, non di mera detenzione per uso personale.
Norma citata nella sentenza impugnata (presumibilmente connessa a specifiche contestazioni); dalla motivazione non emerge una rilettura favorevole al ricorrente, perciò la Corte di cassazione non ha ravvisato errori interpretativi di tale disposizione.
codice di procedura penale, art. 96
Stabilisce le modalità di deposito della nomina del difensore di fiducia; la Corte ha richiamato il principio per cui, dopo la sentenza di primo grado, la nomina di nuovo difensore deve essere depositata presso il giudice procedente (la Corte d'appello) e l'onere della trasmissione della dichiarazione grava sul difensore stesso.
Fissa i criteri per la determinazione della pena (circostanze, modalità della condotta, quantità/qualità della sostanza, precedenti, dichiarazioni dell'imputato). La Corte d'appello ha applicato questi criteri per giustificare il trattamento sanzionatorio; la Cassazione ha ritenuto la motivazione coerente e priva di manifesta illogicità.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia dopo la sentenza di primo grado deve essere depositata presso il giudice procedente (Corte d'appello) e occorre poter dimostrare che tale deposito sia avvenuto prima delle notifiche rilevanti; l'onere probatorio grava sul ricorrente/difensore.
- La mancata notifica al difensore nominato irregolarmente (deposito presso l'autorità sbagliata) non comporta automaticamente la nullità della sentenza di merito se non è provato che la Corte fosse a conoscenza della nomina.
- In cassazione non è sufficiente proporre critiche meramente confutative dei fatti accertati: il ricorso deve dedurre vizi di diritto o motivazione logico-giuridicamente rilevanti; la rinnovazione della valutazione probatoria spetta al giudice di merito, non alla Corte di cassazione.
- La presenza di strumenti di pesatura e confezionamento insieme alla sostanza stupefacente è un elemento che, se accertato, può legittimare la valutazione di attività di spaccio e non solo di semplice uso personale.
- La contestazione del quantum di pena deve dimostrare un vizio di motivazione o una manifesta illogicità rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.; il mero disaccordo numerico non è sufficiente per ottenere l'annullamento.
- Il rigetto del ricorso per inammissibilità può comportare la condanna alle spese e l'imposizione di somme alla Cassa delle ammende se il ricorso è ritenuto infondato, salvo che non emerga colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35951/2025 del 05/11/2025
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35952/2025 del 05/11/2025
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35953/2025 del 05/11/2025
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35954/2025 del 05/11/2025
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35956/2025 del 05/11/2025
- Sentenza penale · 5 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35957/2025 del 05/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →