Cassazione Civile, Ordinanza n. 35512/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa di viaggi)
La controversia
Una ditta di viaggi e turismo agì ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale di Roma chiedendo la condanna di un cliente al pagamento di euro 24.159,71, oltre interessi e spese, per servizi di viaggio e soggiorno forniti tra l'8 giugno 2011 e il 18 febbraio 2015 su prenotazione effettuata mediante POS virtuale. La ditta sosteneva che le somme dovute per i pagamenti con carta di credito non erano mai state accreditate sul conto collegato al POS e che, in sostanza, il cliente le aveva conferito un mandato con rappresentanza, con conseguente diritto al rimborso delle anticipazioni e al compenso. Il Tribunale accolse la domanda; la Corte d'appello confermò. In cassazione il soccombente dedusse tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la prova del credito non poteva essere tratta dal solo fatto che il POS virtuale non avesse registrato transazioni e che, anzi, ciò dimostrasse l'assenza di accrediti e quindi la mancata prova del diritto; 2) violazione dell'art. 1269 c.c., prospettando che la vicenda dovesse essere qualificata come delegazione di pagamento e che il debitore non fosse legittimato passivo o comunque fosse liberato; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione al ribasso dell'importo, deducendo che alcuni pagamenti sarebbero già stati eseguiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Sul primo ha affermato che, una volta pacifico che il cliente aveva richiesto e ottenuto le prestazioni, spettava a lui provare l'estinzione del debito mediante pagamento; la mera mancanza di transazioni sul conto collegato al POS non dimostrava l'estinzione del credito e, quindi, non era idonea a sovvertire l'accertamento di merito. Sul secondo ha osservato che la prospettazione della delegazione di pagamento era priva di pertinenza rispetto alla concreta fattispecie, fondata sul rapporto tra la ditta e il cliente, e che la Corte d'appello aveva comunque confermato la qualificazione del rapporto come mandato con rappresentanza, con applicazione dell'art. 1720 c.c. Sul terzo ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, perché la conferma integrale della sentenza di primo grado implicava il rigetto della richiesta di riduzione del quantum. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio sommario di cognizione davanti al tribunale
l'onere di provare l'estinzione del credito mediante pagamento grava sul debitore che lo eccepisce; la mancata prova dell'accredito sul conto collegato al POS non esonera da tale onere
la Corte ritiene inconferente la deduzione della delegazione di pagamento rispetto al rapporto concretamente dedotto in giudizio
non vi è omessa pronuncia quando la conferma integrale della decisione di primo grado implica il rigetto della censura sul quantum
nel rapporto qualificato come mandato con rappresentanza, il mandatario ha diritto al rimborso delle anticipazioni e al compenso
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rubrica dei motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
rubrica del motivo relativo al vizio processuale di omessa pronuncia
Massime di principio
- Quando l'attore provi il fatto costitutivo del credito e il convenuto alleghi il pagamento, l'onere di dimostrare l'estinzione dell'obbligazione resta a carico del debitore che eccepisce l'avvenuto adempimento.
- La sola assenza di movimenti su un conto o su un sistema di pagamento collegato all'operazione non equivale, di per sé, a prova dell'inesistenza del credito o dell'avvenuto pagamento verso il creditore.
- La qualificazione giuridica della fattispecie deve aderire al rapporto concretamente dedotto e non può essere sostituita da un inquadramento astratto o meramente ipotetico non pertinente ai fatti di causa.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice, confermando integralmente la decisione impugnata, respinge implicitamente la censura che tendeva alla riduzione o al diverso calcolo del quantum dovuto.
- Nel mandato con rappresentanza, il mandatario che abbia anticipato somme o svolto prestazioni nell'interesse del mandante ha diritto al rimborso delle anticipazioni e al compenso secondo l'art. 1720 c.c.
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