Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21827/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda l'indennità dovuta per l'occupazione d'urgenza di un'area agricola destinata alla realizzazione di un raccordo autostradale. La società proprietaria ha chiesto la determinazione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima, deducendo che non era stato emesso il decreto di esproprio e che vi erano stati solo un preliminare di cessione volontaria del 2009, con acconto sull'indennità di occupazione, e poi un atto del 2019 di cessione bonaria ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, nel quale non era compresa l'indennità di occupazione. La concessionaria ha sostenuto di non essere più tenuta al pagamento perché, a seguito della convenzione del 2012, avrebbe agito solo come mandataria senza rappresentanza dell'ANAS, mentre il Ministero avrebbe dovuto rispondere in via esclusiva o comunque regredire nei suoi confronti. In cassazione la concessionaria ha dedotto: errata individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione indennitaria; errata interpretazione della convenzione del 25 gennaio 2012 e dell'atto aggiuntivo del 1 agosto 2012; irrilevanza del preliminare del 23 novembre 2009 quale accordo sulla misura dell'indennità; erroneo rigetto della domanda di manleva/regresso verso il Ministero. La società proprietaria, con ricorso incidentale, ha censurato il mancato riconoscimento degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., e la declaratoria di prescrizione delle prime annualità, sostenendo l'efficacia interruttiva del preliminare e dell'acconto. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha contestato la propria legittimazione passiva e la sussistenza di una responsabilità solidale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della concessionaria e ha rigettato il ricorso incidentale del Ministero; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società proprietaria sul punto della prescrizione/interessi. È stata quindi confermata, nel complesso, l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia che aveva posto a carico della concessionaria e del Ministero l'indennità di occupazione, entro i limiti temporali ritenuti non prescritti, con esclusione dell'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. agli interessi richiesti dalla proprietaria. La Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della concessionaria come soggetto obbligato, perché la sua qualità di promotrice/beneficiaria dell'espropriazione e l'esercizio dei poteri espropriativi risultavano dai provvedimenti richiamati nei decreti di occupazione; ha inoltre ritenuto che il trasferimento di poteri e oneri alla concessionaria non fosse dimostrato da una norma di legge o da un provvedimento a rilevanza esterna idonei a esonerare il concedente. È stata confermata anche la legittimazione del Ministero, mentre la domanda di manleva è stata respinta perché non specificamente formulata come condanna condizionata ed eseguibile solo dopo il pagamento al creditore.

Norme richiamate

  • d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 3

    Definisce autorità espropriante e beneficiario dell'espropriazione; la titolarità passiva dell'obbligazione indennitaria va individuata in concreto in base ai poteri effettivamente attribuiti ed esercitati.

  • d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 22-bis

    Richiamato per la disciplina dell'occupazione d'urgenza e il collegamento dell'indennità ai periodi annuali di occupazione.

  • d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 50

    L'indennità di occupazione è calcolata per annualità e corrisposta al termine di ciascun anno; il credito matura alla scadenza delle singole annualità.

  • d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42-bis

    L'atto del 2019 è stato ricondotto al procedimento acquisitivo ex art. 42-bis, distinto dalla regolazione dell'indennità di occupazione.

  • d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29, comma 3

    Richiamato per l'eccezione di tardività della domanda; la Corte ha escluso che si fosse verificato uno degli eventi cui la norma collega la decorrenza del termine.

  • cod. civ., art. 1965

    Richiamato per escludere che il preliminare del 23 novembre 2009 integrasse una transazione, mancando gli elementi essenziali del contratto transattivo.

  • cod. civ., art. 1284, comma 4

    La disciplina del tasso post-domanda giudiziale non è stata ritenuta applicabile a obbligazioni di fonte non contrattuale e, comunque, non a un credito indennitario determinato giudizialmente fuori da una transazione commerciale.

  • cod. civ., artt. 2944 e 2946

    Richiamati in tema di prescrizione; l'atto del 23 novembre 2009 e l'acconto sono stati ritenuti, in concreto, inidonei a interrompere la prescrizione delle annualità anteriori secondo la valutazione di merito non censurabile nei termini dedotti.

  • cod. civ., artt. 1298 e 1299

    Richiamati in tema di rapporti interni tra condebitori solidali e regresso.

  • cod. civ., art. 1372

    Richiamato sia quanto agli effetti vincolanti del preliminare/atto successivo sia nella prospettazione delle parti sulla manleva.

  • cod. civ., art. 1175

    Richiamato dal Ministero in relazione ai doveri di correttezza e buona fede nei rapporti tra concessionaria e concedente.

  • cod. civ., art. 115

    Richiamato nei motivi relativi alla pretesa errata percezione del contenuto documentale da parte del giudice di merito.

  • cod. civ., art. 100

    Richiamato nei motivi sulla domanda di manleva, per contestare l'interesse ad agire e la portata della domanda subordinata.

  • cod. proc. civ., art. 112

    Richiamato nei motivi sulla manleva, per sostenere un'asserita ultrapetizione o omissione di pronuncia.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 17, comma 1

    Ha introdotto il quarto comma dell'art. 1284 c.c.

Massime di principio

  • Nelle procedure espropriative pluripartecipate, il soggetto tenuto al pagamento dell'indennità va individuato in concreto sulla base dei poteri effettivamente attribuiti e del ruolo assunto nei confronti dell'espropriato; non basta richiamare assetti interni o convenzioni prive di efficacia esterna.
  • La concessione traslativa, di per sé, non esonera automaticamente il concedente dalle obbligazioni indennitarie: l'accollo degli oneri da parte del concessionario deve risultare da una norma di legge o da un provvedimento amministrativo a rilevanza esterna che renda opponibile all'espropriato il trasferimento di responsabilità.
  • L'indennità di occupazione d'urgenza matura per annualità e il credito sorge alla scadenza di ciascun periodo annuale; per individuare il debitore occorre avere riguardo al momento di maturazione della singola annualità, non alla sola data finale della procedura.
  • Il riconoscimento del debito e l'efficacia interruttiva della prescrizione possono derivare anche da comportamenti concludenti o trattative bonarie, ma la valutazione circa l'idoneità del comportamento a manifestare una volontà incompatibile con il disconoscimento del credito è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • La censura in cassazione dell'interpretazione di un atto negoziale o della valutazione del contenuto documentale non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa: occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati o il travisamento del fatto probatorio, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il saggio di interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non opera automaticamente per ogni credito, ma si collega alla disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, secondo l'impostazione seguita dalla Corte, non si estende alle obbligazioni di fonte legale o ai crediti indennitari determinati giudizialmente fuori da una transazione commerciale.
  • La domanda di regresso o manleva tra presunti coobbligati deve essere formulata in modo specifico; se la parte chiede solo il rimborso di quanto eventualmente pagato senza domandare una condanna condizionata nei termini necessari, il giudice non è tenuto a pronunciare la sentenza subordinata invocata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.