Cassazione Penale, Ordinanza n. 15188/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, tramite difensore munito di procura speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità dipendente da volontà della parte, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Tivoli, aveva accolto il concordato tra le parti e rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni quattro, mesi nove di reclusione ed euro 21.000 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante di cui al capo D. La condanna riguardava più episodi di detenzione/cessione di stupefacenti in concorso e in continuazione, con riferimento agli artt. 110 e 81, secondo comma, c.p. e all'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/1990, nonché all'art. 80 d.P.R. 309/1990 per uno dei capi. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Prima della decisione, però, il difensore munito di procura speciale rinunciava all'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato quale base del concorso di persone nei reati oggetto di imputazione
richiamato per l'unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati contestati
art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice posta a fondamento dei reati in materia di stupefacenti contestati
richiamato come circostanza/aggravamento contestata nel capo C
implicito fondamento della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Corte cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende è dovuta quando l'inammissibilità deriva da causa riconducibile alla volontà o colpa del ricorrente
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, effettuata dal difensore munito di procura speciale, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è determinata da una scelta volontaria della parte, il ricorrente è tenuto non solo alle spese processuali ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- In presenza di rinuncia all'impugnazione, la Corte non esamina nel merito il motivo dedotto, anche se formulato come vizio di motivazione.
- Nei giudizi di cassazione, la dichiarazione di inammissibilità per causa imputabile al ricorrente comporta una conseguenza sanzionatoria automatica salvo diversa disciplina applicabile.
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