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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8114/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'Appello relativa alla rideterminazione della pena per una serie di reati già oggetto di giudicato parziale. Denunciava (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte aveva assunto come pena base per il capo 14) (corruzione, richiamando gli artt. 319 e 321 c.p.) il massimo edittale di sei anni, mentre al tempo del fatto (16/03/2011) il massimo era di quattro anni (la legge n.190/2012 aveva poi innalzato il massimo a sei anni); (2) mancata esplicitazione dei parametri per la determinazione concreta della pena; (3) violazione del divieto di reformatio in peius, perché la precedente decisione aveva già applicato un aumento di sei mesi per la continuazione e la nuova determinazione aveva fissato sei anni per il capo 14), configurando un peggioramento illegittimo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbente): ha dichiarato illegale la pena presa a riferimento (sei anni) perché risultante dalla legge n.190/2012, successiva alla commissione del fatto. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per la nuova determinazione della pena relativa ai reati già divenuti irrevocabili. Il giudice di rinvio dovrà individuare il reato più grave fra quelli con giudicato, applicare la pena vigente alla data del fatto (principio di cui all'art. 2 c.p.), motivare la pena base e gli aumenti per continuazione, attenendosi ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite richiamate e rispettando il limite complessivo della pena già irrogata nel precedente giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Riferimento al concorso di reati; usato per descrivere profili di concorso tra reati nell'impianto accusatorio.

  • art. 416-bis c.p.

    Rilevante perché il capo 1) (concorso esterno in associazione mafiosa) era stato assolto; la sua esclusione ha inciso sulla determinazione del reato "più grave" ai fini della rideterminazione della pena.

  • art. 513-bis c.p.

    Richiamato nella descrizione dei capi di imputazione (con dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione), con implicazioni sulla valutazione complessiva delle pene.

  • art. 319 e art. 321 c.p.

    Norme sulla corruzione e concussione/corruzione in atti d'ufficio; il ricorrente sosteneva che per il capo 14) dovesse applicarsi la disciplina e i relativi limiti edittali vigenti alla data del fatto (16/03/2011).

  • art. 2 c.p. (in particolare comma quarto)

    Principio di irretroattività della legge penale più grave e applicazione della legge più favorevole. La Corte ha richiamato questo principio per affermare che la pena base deve farsi riferire alla disciplina vigente alla data del fatto e non alla successiva legge n.190/2012 che aveva innalzato il massimo edittale.

  • legge 6 novembre 2012, n. 190

    Questa legge aveva innalzato il massimo edittale per il reato di corruzione a sei anni; la Corte ha ritenuto che tale incremento non poteva essere applicato ratione temporis al fatto del 16/03/2011.

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152

    Circostanza aggravante menzionata nella decisione d'appello e successivamente esclusa dalla Corte territoriale; il fatto rileva ai fini dell'anamnesi delle circostanze considerate.

  • Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 (Gialluisi)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per i principi da seguire nella rideterminazione della pena dopo annullamento parziale: individuazione del reato più grave tra quelli con giudicato e applicazione del principio di cui all'art. 2 c.p.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021 (Pizzone)

    Ulteriore principio autorevole richiamato per la determinazione della pena in sede di rinvio; il giudice di rinvio deve attenersi a tale orientamento nel motivare la nuova determinazione sanzionatoria.

  • Sez. U, n. 16208 del 27/3/2014 (C.)

    Principio secondo cui, quando muta la struttura del reato più grave, il giudice di rinvio deve individuare il nuovo trattamento sanzionatorio, fermo restando il limite complessivo della pena già irrogata nel precedente giudizio di appello.

Massime di principio

  • Quando una legge successiva ha inasprito la pena massima, essa non può essere applicata a fatti commessi anteriormente (principio di non retroattività della legge penale più grave, art. 2 c.p.). Il giudice deve fare riferimento alla disciplina vigente alla data del fatto.
  • In caso di annullamento parziale con rinvio, il giudice di merito deve riindividuare il reato "più grave" tra quelli già soggetti a giudicato e motivare la pena base e gli aumenti per continuazione secondo i parametri legali e giurisprudenziali, rispettando eventuali limiti complessivi della pena precedentemente irrogata.
  • Il divieto di reformatio in peius impedisce che la posizione del ricorrente si aggravi in modo illegittimo rispetto a quanto già irrevocabile; ogni riconsiderazione deve rispettare i limiti previsti dal giudicato e dalla legge.
  • La motivazione della determinazione della pena deve esplicitare i parametri e le ragioni per la quantificazione (pena base, aumenti, valutazione delle circostanze), in modo da consentire controlli di legittimità in sede di cassazione.
  • Il giudice di rinvio, se la struttura del reato più grave è mutata, può applicare un nuovo trattamento sanzionatorio ma sempre nei limiti del complessivo giaà irrogato e conformemente ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite.

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