Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4933/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202304285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 per il conguaglio degli oneri previsti da una convenzione urbanistica e per il rimborso delle competenze dell'Agenzia delle Entrate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha riassunto il giudizio dinanzi al giudice amministrativo dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Ha impugnato l'ingiunzione con la quale il Comune di Napoli pretendeva il pagamento di euro 4.759.827,93, oltre accessori, quale conguaglio del valore delle aree da cedere in esecuzione di una convenzione urbanistica, nonché di euro 19.484,75 per la perizia estimativa dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo deduceva l'inutilizzabilità dell'ingiunzione fiscale per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, in ragione della pendenza dell'appello contro la precedente richiesta di pagamento. Il secondo motivo contestava l'assenza di un titolo esecutivo prodromico, assumendo che si trattasse di entrate di diritto privato, e lamentava l'omessa indicazione dei criteri di determinazione del conguaglio. Il terzo motivo denunciava la carenza di legittimazione attiva del Comune a riscuotere le somme dovute all'Agenzia delle Entrate. In una memoria non notificata la società ha inoltre contestato la scelta del valore venale, più elevato, tra i valori alternativamente indicati nella perizia dell'Agenzia delle Entrate; tale ulteriore profilo è stato eccepito come nuovo e tardivo.

La decisione

Il TAR ha affermato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 e lett. f), c.p.a., trattandosi di controversia relativa a una convenzione urbanistica e ai relativi obblighi. Ha dichiarato tardivo il deposito documentale del Comune effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile ex art. 73 c.p.a., senza tuttavia attribuire rilievo decisivo a tale produzione. Ha dichiarato inammissibile il nuovo profilo relativo alla scelta del valore venale, perché introdotto per la prima volta con memoria non notificata e quindi in violazione del termine decadenziale e del contraddittorio. Nel merito ha respinto il primo motivo, rilevando che la precedente richiesta di pagamento era stata confermata dal TAR e poi dal Consiglio di Stato, sicché il credito aveva acquisito i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità necessari per l'ingiunzione ex R.D. 639/1910. Ha respinto il secondo motivo, poiché gli obblighi derivavano da una convenzione urbanistica qualificabile come accordo sostitutivo del provvedimento ex art. 11 l. 241/1990, e il credito non poteva quindi essere qualificato come entrata di diritto privato. La determinazione affidata all'Agenzia delle Entrate era prevista dalla stessa convenzione ed era stata già ritenuta legittima nel precedente giudizio; inoltre la perizia indicava in modo sufficientemente chiaro il criterio del valore venale delle aree edificabili e le motivazioni del conguaglio. Ha respinto anche la censura relativa alla legittimazione del Comune a riscuotere le competenze dell'Agenzia delle Entrate, trattandosi di somme poste convenzionalmente a carico della società e già anticipate dall'ente locale, con conseguente diritto di regresso. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna amministrazione, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 e lett. f), c.p.a.

    La controversia sulle convenzioni urbanistiche e sugli obblighi con esse assunti rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il deposito effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile è tardivo e non deve essere considerato ai fini della decisione.

  • art. 2 ss. R.D. 639/1910

    Il procedimento ingiunzionale è utilizzabile quando il credito azionato sia certo, liquido ed esigibile; tali requisiti risultavano integrati dopo il riconoscimento giudiziale della precedente richiesta di pagamento.

  • art. 11 l. 241/1990

    La convenzione urbanistica costituisce accordo sostitutivo del provvedimento e gli obblighi patrimoniali da essa derivanti non sono qualificabili come semplici entrate di diritto privato ai fini della riscossione ingiunzionale.

  • art. 28 l. 1150/1942

    La convenzione urbanistica costituisce il titolo degli obblighi relativi alla cessione delle aree e al successivo conguaglio del loro valore.

  • art. 5 d.m. 1444/1968

    È richiamato quale base normativa degli oneri posti a carico del soggetto proponente in relazione alla cessione delle aree.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La domanda di declaratoria di nullità degli atti impugnati è stata proposta, ma il giudice ha respinto il ricorso senza ravvisare una causa di nullità.

  • art. 59, comma 2, l. 69/2009

    Ha costituito la base processuale per la riassunzione del giudizio amministrativo dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 11 c.p.a.

    Ha consentito la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo a seguito della declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Quando una precedente richiesta di pagamento fondata su una convenzione urbanistica sia stata confermata con sentenza non sospesa e successivamente divenuta definitiva, il credito può essere considerato certo, liquido ed esigibile ai fini dell'ingiunzione ex R.D. 639/1910.
  • Gli obblighi patrimoniali assunti mediante una convenzione urbanistica, quale accordo sostitutivo del provvedimento ex art. 11 l. 241/1990, non sono qualificabili come mere entrate di diritto privato e possono essere riscossi mediante il procedimento ingiunzionale previsto dal R.D. 639/1910 quando ne ricorrano i presupposti.
  • È legittimo rimettere a un soggetto tecnico qualificato, secondo una previsione espressa della convenzione urbanistica, la determinazione del valore delle aree e del conguaglio, purché il criterio di stima risulti convenzionalmente previsto e adeguatamente esplicitato nell'elaborato estimativo.
  • Nel processo amministrativo una censura nuova, o un elemento sostanzialmente nuovo diretto ad ampliare il thema decidendum, non può essere introdotto per la prima volta con una memoria non notificata, essendo necessaria la deduzione tempestiva nel ricorso o nei motivi aggiunti.
  • La conferma giudiziale della precedente richiesta di pagamento può consolidare anche gli elementi accessori del credito, comprese le somme anticipate dall'amministrazione per attività estimative poste convenzionalmente a carico del privato.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniGiurisdizione e ripartoMotivazione del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.