Cassazione Civile, Ordinanza n. 20402/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per TARI 2019, pari a € 14.288,00, relativo a un fabbricato alberghiero con stabilimento balneare. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, da un lato, che le superfici imponibili fossero state erroneamente rideterminate dal Comune sulla base di planimetrie già in atti e, dall’altro, che dovesse essere riconosciuta la riduzione/esclusione del tributo per la pretesa stagionalità dell’attività, con chiusura nei mesi invernali e conseguente minor produzione di rifiuti. Con i motivi di ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio motivazionale sulla determinazione delle superfici; 2) violazione delle norme sulla denuncia TARSU/TARI e sulle variazioni/agevolazioni, sostenendo che le denunce di inizio e cessazione occupazione e la richiesta di riduzione non sarebbero state correttamente valutate; 3) violazione dell’art. 1, comma 649, L. 147/2013, assumendo che la riduzione tariffaria dovesse operare per il periodo di non occupazione o non produzione di rifiuti, e che la chiusura stagionale dovesse rilevare come presunzione superabile dall’ente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, perché formulato in modo generico e diretto a ottenere una rivalutazione del merito, senza specifica individuazione delle norme violate; ha inoltre osservato che la superficie era stata accertata utilizzando planimetrie e grafici trasmessi dalla stessa contribuente. I secondi e terzi motivi sono stati ritenuti infondati: ai fini della TARI la riduzione o esclusione per inutilizzabilità richiede una condizione di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, non coincidente con la mera inattività o con una scelta soggettiva di chiusura; inoltre, per far valere la stagionalità dell’attività occorre una specifica denuncia al Comune, non surrogabile dalle sole denunce di inizio e cessazione occupazione. Poiché la contribuente era titolare di licenza annuale e non aveva provato l’oggettiva inutilizzabilità dei locali né l’aveva tempestivamente denunciata come attività stagionale, la sentenza di merito che aveva confermato l’avviso è stata ritenuta corretta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
onere di specificità dei motivi
il ricorrente che deduce violazione di legge deve indicare con precisione le norme asseritamente violate, confrontarne il contenuto precettivo con la decisione impugnata e non può demandare alla Corte una ricerca esplorativa della norma applicabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo per violazione di legge è inammissibile se formulato in modo generico o se tende in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 73 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
la fase di accertamento del tributo locale si fonda sul dialogo tra ente impositore e contribuente, mediante controllo dei dati denunciati o acquisiti tramite documenti, planimetrie e altri elementi.
art. 1, comma 693, L. 27 dicembre 2013, n. 147
riprende il contenuto della disciplina dell’accertamento già prevista dal d.lgs. n. 507/1993.
art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
la denuncia del contribuente riguarda locali e aree tassabili, condizioni di tassabilità e richieste di agevolazioni o riduzioni, oltre alle eventuali variazioni.
art. 71 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato dalla ricorrente a sostegno del sistema di denuncia, senza che la Corte ne valorizzi un contenuto diverso da quello generale del regime dichiarativo.
art. 66, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
la stagionalità dell’attività deve essere previamente denunciata al Comune, altrimenti non può essere fatta valere in giudizio per ottenere la riduzione tariffaria.
art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147
la riduzione non opera automaticamente per la mera chiusura dell’attività; è necessario provare l’oggettiva inutilizzabilità del locale.
art. 7, comma 3, d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
la riduzione per utenze non domestiche non stabilmente attive riguarda i periodi inferiori a 183 giorni nell’anno di riferimento ed è subordinata ai presupposti e alle denunce richieste dalla disciplina applicabile.
artt. 33, comma 5, e 38 del regolamento comunale IUC
invocati per la commisurazione della tariffa ai giorni di effettiva occupazione, ma ritenuti non applicabili in mancanza della denuncia richiesta per l’utenza non stabilmente attiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
implicito nel capo sulle spese, poste a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile se non indica con precisione la norma asseritamente violata e non confronta il suo contenuto precettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito usare formalmente il vizio di violazione di legge per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie.
- In materia di TARI, la riduzione o l’esclusione del tributo per inutilizzabilità del bene presuppone una condizione oggettiva di impossibilità di utilizzo, non coincidente con la semplice inattività dell’esercizio o con esigenze soggettive del contribuente.
- La mera denuncia di chiusura o cessazione temporanea non basta a dimostrare la non imponibilità quando il locale o la struttura siano astrattamente utilizzabili e il contribuente disponga di una licenza annuale.
- La stagionalità dell’attività, per poter incidere sulla tariffa, deve essere previamente rappresentata all’ente impositore con la denuncia prevista dalla disciplina di settore; in difetto, non può essere fatta valere per la prima volta in giudizio.
- L’ente può determinare la superficie imponibile anche sulla base di planimetrie e documenti trasmessi dallo stesso contribuente, secondo una procedura di accertamento fondata sul contraddittorio documentale.
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