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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30744/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato una condanna resa in abbreviato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Con un solo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, contestando sia la determinazione della pena base sia gli aumenti applicati per la continuazione. Dal testo emerge che la Corte territoriale aveva confermato una pena di mesi cinque di reclusione ed euro 1.000 di multa, valorizzando la quantità di sostanza sequestrata e i rapporti dell'imputato con trafficanti; la censura sul quantum della pena per la continuazione non era stata dedotta con l'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul trattamento sanzionatorio, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo la conferma della pena determinata dal primo giudice, richiamando i dati fattuali rilevanti (quantitativo di crack e hashish e rapporti con trafficanti). Ha inoltre affermato che la censura relativa al difetto di motivazione sul quantum dell'aumento per continuazione non era proponibile in cassazione perché non formulata nei motivi di appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    indicato come base della condanna per fatto di lieve entità in materia di stupefacenti; il testo non sviluppa ulteriormente il contenuto della norma.

  • art. 337 c.p.

    richiamato tra i reati per i quali è stata pronunciata condanna, senza ulteriori specificazioni fattuali nel testo.

  • art. 582 c.p.

    richiamato tra i reati per i quali è stata pronunciata condanna, senza ulteriori specificazioni fattuali nel testo.

  • art. 585 c.p.

    richiamato tra i reati per i quali è stata pronunciata condanna, presumibilmente in forma aggravata, senza ulteriori precisazioni nel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, impone la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per affermare che alla inammissibilità può seguire la sanzione pecuniaria, salvo che non sia esclusa la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata dia conto in modo congruo dei criteri utilizzati per la determinazione della pena e non emerga alcun vizio logico o giuridico.
  • La doglianza relativa alla misura dell'aumento per la continuazione non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta con i motivi di appello, perché si tratta di questione non devoluta al giudice di legittimità.
  • La conferma della pena è sorretta da motivazione sufficiente quando il giudice richiami elementi fattuali specifici, quali la quantità di sostanza e i rapporti con soggetti dediti al traffico, ai fini della valutazione della gravità del fatto e della commisurazione sanzionatoria.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiStupefacentiReati stradaliDelitti contro la personaProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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