Cassazione Penale, Sentenza n. 21134/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis c.p.p.: si deduceva un errore di fatto perché la Corte di cassazione, nella sentenza n. 21266/2025, non avrebbe risposto alla censura sulla presunta inutilizzabilità dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, motivati genericamente per relationem agli "atti di indagine"; la difesa sosteneva che la motivazione fosse meramente apparente e che la Corte avesse omesso l'esame decisionale di quel motivo
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'istituto dell'art. 625-bis c.p.p. si applica solo all'errore di fatto inteso come svista o equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio, non agli errori di valutazione o di giudizio. Sul punto specifico delle motivazioni dei decreti di intercettazione la sentenza impugnata aveva invece dedicato spazio alla disciplina della motivazione per relationem e aveva valutato sufficientemente la formula "indagini finora espletate" come idonea a individuare l'adempimento dell'obbligo motivazionale del giudice. Pertanto la censura costituiva, al più, un errore di giudizio e non un errore di fatto. Perciò inammissibilità del ricorso; liquidazione delle spese e condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rimedio straordinario ammesso solo per errore di fatto inteso come svista o equivoco percettivo nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità; non copre errori di valutazione o interpretazione giuridica
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di fissare un importo da versare alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità; applicato per imporre il versamento di euro 3.000,00
artt. 73-80 D.P.R. 309/1990
Norme substantive in relazione al reato contestato all'imputato; citate per inquadrare la fattispecie penale oggetto dell'impugnazione
Costituzione
Richiamate nella discussione sulle possibili questioni di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis (es.: diritto di difesa, parità delle armi, ragionevole durata del processo), ma la Corte ha comunque ribadito i limiti soggettivi e oggettivi dell'istituto
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è utilizzabile solo per errori di fatto consistenti in svista o equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità; non per errori di valutazione o di interpretazione
- La presenza di una motivazione, anche se sintetica o formulata per relationem, esclude di regola la configurabilità di un errore di fatto: le censure sulla completezza o qualità della motivazione sono in genere errori di giudizio devoluti alle impugnazioni ordinarie
- Per far valere omissioni nel riscontro di specifici motivi è necessario dimostrare una mancata percezione o una svista reale e decisiva nel testo della decisione (omissione materiale dell'esame del motivo), non il semplice dissenso rispetto alla valutazione compiuta
- Quando si deduce l'inutilizzabilità di decreti autorizzativi per motivazioni generiche 'per relationem', occorre dimostrare che la formulazione era tale da non consentire al giudice di verificare l'adeguatezza della motivazione; altrimenti il rimedio straordinario non è percorribile
- La declaratoria di inammissibilità può andare insieme all'imposizione di spese e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non emergano elementi che giustifichino l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso
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