Cassazione Civile, Ordinanza n. 08993/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comodatari)
La controversia
La controversia riguarda un immobile oggetto di un rapporto qualificato in appello come comodato gratuito con destinazione alle esigenze abitative familiari. In primo grado era stata proposta domanda di risoluzione del contratto per scadenza naturale e di condanna al rilascio dell'immobile. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda originaria e ha dichiarato l'esistenza del comodato con quella specifica destinazione. In Cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., perché la declaratoria di esistenza del comodato con destinazione familiare sarebbe stata resa su una domanda nuova proposta solo in appello; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe deciso su una pretesa di simulazione relativa o comunque su una questione non proposta, avendo accertato l'inaffidabilità/inesattezza della data della scrittura privata; 3) violazione dell'art. 157 c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe illegittimamente valorizzato una nullità della prova testimoniale relativa a una teste che la ricorrente assumeva incapace, nullità che sarebbe stata sanata per mancata tempestiva eccezione; 4) violazione dell'art. 246 c.p.c. e, in subordine, omesso esame di fatto decisivo, perché la teste ritenuta interessata dalla Corte d'appello sarebbe stata solo nuda proprietaria del 50% dell'immobile e non avrebbe avuto un interesse diretto e attuale alla causa, sicché non avrebbe dovuto essere considerata incapace o comunque la sua deposizione non avrebbe dovuto essere svalutata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva indicato quando e in quali termini la questione della novità della domanda fosse stata sollevata in appello. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale si era limitata ad accertare la certezza della data della scrittura privata ai fini della sua opponibilità ai terzi e che, comunque, la censura mirava in realtà a contestare la valutazione dei fatti. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché non coglievano la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva affermato l'incapacità a testimoniare della persona indicata, ma ne aveva valutato l'attendibilità; inoltre la decisione si fondava anche su altra prova testimoniale e sulla valutazione di un timbro privo di data certa, sicché eventuali errori sull'art. 246 c.p.c. non sarebbero stati comunque decisivi. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità nei confronti dei controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato per censurare la pretesa introduzione in appello di una domanda nuova; la Corte rileva però l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità
invocato per lamentare ultrapetizione; la Corte osserva che il giudice di merito si è limitato ad accertare un fatto rilevante per l'opponibilità della scrittura e che la censura mira in realtà a contestare il merito
richiamato dalla ricorrente per sostenere la sanatoria delle nullità processuali non tempestivamente dedotte; la Corte reputa inammissibili i motivi perché non colgono la ratio decidendi
invocato per sostenere l'incapacità testimoniale della teste per interesse diretto nella causa; la Corte precisa che il giudice di merito non ha fondato la decisione sull'incapacità ma sulla valutazione di attendibilità
richiamato nel contesto della domanda di risoluzione del comodato per scadenza naturale e rilascio dell'immobile
norma sul rito camerale in cassazione menzionata per la trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non indica puntualmente dove e in quali termini la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di merito.
- La censura di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. non è fondata se il giudice si limita ad accertare fatti rilevanti ai fini della domanda o dell'opponibilità di un atto, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
- Le doglianze che formalmente denunciano violazioni processuali sono inammissibili se, in sostanza, mirano soltanto a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La contestazione sulla testimonianza non è decisiva quando la decisione impugnata si fonda autonomamente anche su altre prove o su ulteriori elementi istruttori; in tal caso l'eventuale errore sulla prova testimoniale non incide sul decisum.
- Ai fini dell'ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità dedotta deve essere effettivamente decisiva, cioè idonea a incidere sul contenuto della decisione impugnata.
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