Cassazione Civile, Ordinanza n. 22792/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione risarcitoria proposta da una fallita contro il curatore del proprio fallimento, assumendo che questi, nell'esercizio dell'incarico, le avesse cagionato danni, in particolare ritardando la chiusura della procedura di circa un anno e mezzo rispetto al momento in cui erano stati soddisfatti i creditori ammessi al passivo. Il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda e la Corte d'appello di Firenze ha confermato il rigetto, ritenendo insussistente una condotta negligente o colposa del curatore. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 38 e 118 L.F., dell'art. 2043 c.c. e omesso/esaminato fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, contestando la motivazione della sentenza impugnata e la valutazione della diligenza del curatore nella gestione della procedura e nella mancata immediata chiusura del fallimento. I controricorrenti, eredi del curatore deceduto, hanno resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, difetti di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per il mancato puntuale richiamo e localizzazione degli atti e documenti richiamati; dall'altro, l'inidoneità delle censure a confrontarsi con l'effettiva ratio della decisione impugnata, poiché formulate in termini generici e sostanzialmente dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto. La Corte ha inoltre condiviso il giudizio di merito secondo cui la chiusura del fallimento non poteva avvenire immediatamente, essendo pendente un giudizio relativo alla sorte dell'immobile acquisito all'attivo e al possibile obbligo di restituzione o di pagamento a favore di terzi, sicché la soluzione adottata dalla curatela per giungere alla chiusura risultava diligente e ragionevole. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 38 L.F.
richiamato come norma asseritamente violata dalla ricorrente in relazione alla responsabilità del curatore fallimentare, ma senza che il motivo superasse il vaglio di specificità e ammissibilità
art. 118 L.F.
richiamato dalla ricorrente nel denunciare la condotta del curatore nella gestione e chiusura della procedura fallimentare
invocato quale fondamento aquiliano della richiesta risarcitoria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare apprezzamenti di fatto
i motivi sono stati formalmente ricondotti a violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma in concreto la doglianza è stata ritenuta una mera contestazione di merito
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte ne ha fatto applicazione escludendo l'ammissibilità del motivo per mancata specifica indicazione del contenuto e dell'allocazione di atti e documenti richiamati
richiamato nella ricostruzione della vicenda fattuale per indicare l'azione revocatoria che incideva sulla sorte dell'immobile acquisito all'attivo fallimentare
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memoria
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando richiama atti e documenti senza indicarne con precisione il contenuto e la collocazione nel fascicolo, poiché manca il requisito di specificità imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Non è scrutinabile in cassazione una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie compiuta dai giudici di merito.
- La responsabilità del curatore fallimentare non può essere affermata se la mancata immediata chiusura della procedura dipende da una situazione oggettivamente complessa e pendente, tale da rendere non ragionevole l'attribuzione del ricavato a un soggetto determinato senza il rischio di pregiudicare diritti di terzi.
- Quando la chiusura del fallimento è impedita da giudizi pendenti che incidono sull'attivo e sulle possibili pretese di terzi, la diligenza del curatore va valutata in relazione alla ragionevolezza della soluzione adottata per giungere alla chiusura, valutazione che appartiene al merito se sorretta da motivazione adeguata.
- Il ricorso che contesta solo la lettura dei fatti data dal giudice di merito, senza individuare un vero errore di diritto o un omesso esame decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è inammissibile.
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