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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07859/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato a 500 euro di ammenda per avere, quale legale rappresentante di una società, esercitato senza la necessaria autorizzazione un impianto con emissioni in atmosfera. I primi due motivi di ricorso contestavano la conferma della responsabilità penale, sostenendo che non fosse provata la presenza di un impianto di verniciatura e, più in generale, chiedendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie e dei sopralluoghi. Il terzo motivo deduceva l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., invocando la ridotta gravità del fatto e la saltuarietà della condotta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché volti a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque privi di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva logicamente accertato l'esistenza di un impianto di verniciatura di autoveicoli, rientrante in un'attività di carrozzeria, in assenza dell'autorizzazione richiesta dall'art. 269, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, e non riconducibile all'elenco delle attività a emissioni scarsamente rilevanti. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, poiché la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. era stata formulata in modo generico e si poneva in contrasto con gli accertamenti dei sopralluoghi, che escludevano la tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006

    È la norma incriminatrice contestata per l'esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera senza la prescritta autorizzazione.

  • art. 269, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006

    Prevede la necessità dell'autorizzazione per gli impianti che producono emissioni in atmosfera; la Corte lo richiama per affermare l'obbligo autorizzatorio nel caso concreto.

  • allegato IV, parte prima, lett. k, d.lgs. n. 152 del 2006

    La Corte afferma che le officine meccaniche che effettuano anche operazioni di verniciatura non rientrano tra gli impianti e le attività le cui emissioni sono considerate ope legis scarsamente rilevanti.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la doglianza è generica e contrasta con accertamenti fattuali che escludono la ridotta gravità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del merito o in una mera rilettura alternativa delle prove, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica e specifica.
  • La contestazione della responsabilità è manifestamente infondata quando non individua specifici travisamenti delle emergenze processuali e si limita a riproporre deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • Le officine meccaniche nelle quali si svolgono anche operazioni di verniciatura di autoveicoli integrano un'attività soggetta ad autorizzazione per emissioni in atmosfera e non possono essere ricondotte alle attività a emissioni scarsamente rilevanti elencate nell'allegato IV del d.lgs. n. 152 del 2006.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente invocata con deduzioni generiche e deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione determina automaticamente la condanna alle spese processuali e, nei limiti previsti dalla legge, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ambientaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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