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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14654/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da una lavoratrice nei confronti della società datrice di lavoro, definito in primo grado con condanna della società al pagamento di differenze retributive e con dichiarazione di illegittimità del licenziamento. La Corte d'appello ha poi respinto l'appello della società, confermando, per quanto qui interessa, anche il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario e dell'indennità per ferie non godute, sulla base delle deposizioni testimoniali che avrebbero indicato un orario di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con i primi due ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non fosse stata raggiunta la prova né dell'effettivo orario di lavoro né del diritto alle ferie non godute; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'indennità per ferie non godute, lamentando che la domanda della lavoratrice sarebbe stata formulata senza indicare i giorni lavorati e quindi oltre o comunque al di fuori del thema decidendum.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto l'apparente deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c., la società mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito in ordine alla prova dello straordinario e delle ferie non godute, censura non riconducibile alla violazione dell'onere della prova. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità, perché la doglianza ex art. 112 c.p.c. non illustrava adeguatamente il contenuto della domanda introduttiva, della decisione di primo grado e del devolutum in appello. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è censurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è invece configurabile quando la critica riguarda la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere dedotto in modo specifico, indicando i contenuti della domanda, della decisione di primo grado e del devolutum in appello; in mancanza, la censura è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale richiamato per la deduzione della violazione di legge, ma non consente di trasformare in vizio di diritto una critica alla mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la base procedurale della proposta del relatore comunicata alle parti in vista della camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia realmente invertito il riparto dell'onere probatorio; non è invece idonea a contestare l'apprezzamento, la attendibilità o la sufficienza delle prove acquisite.
  • La doglianza di omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. deve essere formulata con elevato grado di specificità, ricostruendo il contenuto della domanda, della decisione di primo grado e dei motivi di appello.
  • In cassazione non è consentito utilizzare la deduzione di violazione di legge per ottenere una nuova valutazione del merito probatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e può essere tenuto all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria.
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Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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