Cassazione Civile, Ordinanza n. 09332/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La società in amministrazione straordinaria, quale procedura opposta nel giudizio di stato passivo, ha impugnato il decreto del tribunale che aveva ammesso al passivo, in prededuzione, il credito della controparte per canoni di locazione maturati e non pagati dopo l’apertura della procedura. La lite nasce da una complessa operazione di spin off immobiliare del gruppo: gli immobili già utilizzati dalle società operative erano stati trasferiti a un veicolo immobiliare e poi alla società locatrice; la procedura sosteneva che l’intera operazione, compreso il contratto di locazione, fosse nulla perché finalizzata a distrarre il patrimonio immobiliare e a consentire una locupletazione indebita tramite canoni gravosi, in violazione di norme imperative e per frode alla legge. In via subordinata contestava anche la nullità del contratto per abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998 e il mancato subentro della procedura nel rapporto. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: omesso esame di fatti decisivi riguardanti la presunta natura distrattiva dell’operazione; omesso esame sulla possibilità di accertare la nullità del contratto indipendentemente dalle delibere assembleari presupposte; violazione degli artt. 1344, 1418, 2423, 2426, 2433, 2445 e 2626 c.c. per avere il tribunale escluso la nullità per illiceità della causa/frode alla legge; violazione dell’art. 9 l. 192/1998 per avere escluso l’abuso di dipendenza economica; violazione dell’art. 50 d.lgs. 270/1999 e dell’art. 1-bis l. 166/2008 per avere ritenuto la prosecuzione del contratto e la prededuzione del credito anche senza formale subentro del commissario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo, il secondo e il terzo motivo perché, pur correggendo la motivazione del tribunale su alcuni profili di diritto, ha condiviso il nucleo decisivo dell’accertamento di merito: il contratto di locazione non risultava funzionalmente collegato, in fatto, alle pregresse operazioni societarie di trasferimento immobiliare tali da renderlo parte dell’asserita distrazione patrimoniale; pertanto non poteva essere dichiarato nullo per illiceità della causa o per frode alla legge. La Corte ha chiarito che la nullità per violazione di norme imperative opera quando il contratto stesso realizza il risultato vietato da norme che ne vietano la stipulazione, ma nel caso concreto il tribunale aveva escluso, con apprezzamento di fatto non efficacemente censurato, che i canoni di locazione fossero strumento dell’operazione distrattiva. È stato dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché il tribunale aveva correttamente escluso, in fatto, la prova della dipendenza economica e dell’impossibilità di reperire alternative sul mercato, elementi essenziali dell’art. 9 l. 192/1998. È stato respinto il quinto motivo, poiché nell’amministrazione straordinaria i contratti pendenti continuano ope legis fino a scioglimento del commissario e i crediti maturati per prestazioni rese dopo l’apertura della procedura sono prededucibili anche senza formale subentro, essendo sufficiente la prosecuzione del rapporto e la prestazione effettivamente eseguita. Sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
utilizzato per denunciare violazione di legge; la Corte distingue però tra censura di diritto e accertamento di fatto riservato al merito.
l’omesso esame è configurabile solo se il giudice abbia omesso un fatto storico decisivo o ne abbia supposto l’esistenza/inesistenza in contrasto con gli atti; non basta l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
la frode alla legge richiede che il contratto sia strumento diretto ad aggirare una norma imperativa; non ogni atto pregiudizievole per i creditori è nullo.
la nullità per contrarietà a norme imperative si configura anche quando la norma vieta la stipulazione stessa del contratto; nel caso di reato-contratto l’atto è nullo.
artt. 2423, 2426, 2433, 2445, 2626 c.c.
richiamati come norme imperative poste a tutela dell’integrità del capitale sociale; la Corte però ha ritenuto non decisivo il loro richiamo rispetto al contratto di locazione, perché il preteso pregiudizio si era già consumato con le operazioni societarie pregresse.
l’abuso di dipendenza economica richiede squilibrio eccessivo, mancanza di reali alternative sul mercato e condotta abusiva contraria a buona fede; nel caso concreto mancava la prova degli elementi costitutivi.
nei contratti pendenti dell’amministrazione straordinaria il rapporto continua fino allo scioglimento del commissario; l’esecuzione non equivale a subentro tacito.
art. 1-bis d.l. n. 134/2008 conv. in l. n. 166/2008
chiarisce che l’esecuzione del contratto o la richiesta di esecuzione non fanno venir meno la facoltà di scioglimento e non attribuiscono i diritti propri del subentro prima della dichiarazione espressa.
i diritti sorti anteriormente allo scioglimento sono regolati, per rinvio, dalla disciplina dell’art. 72 l. fall.
i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione.
in caso di scioglimento del contratto il contraente ha diritto di insinuare al passivo il credito da mancato adempimento, senza risarcimento del danno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il contratto è nullo per illiceità della causa o per violazione di norme imperative solo quando la stipulazione stessa realizza direttamente il risultato vietato dall’ordinamento; non basta che l’operazione complessiva sia pregiudizievole per i creditori se il singolo contratto, in sé, ha una funzione lecita e non concorre causalmente alla distrazione.
- La frode alla legge non si identifica con la mera frode ai creditori: per quest’ultima l’ordinamento appresta rimedi speciali di inefficacia o revocatoria, mentre la nullità richiede una specifica norma imperativa elusa mediante il contratto.
- In sede di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, non la semplice omissione di singoli elementi di prova o una diversa lettura del materiale istruttorio.
- L’abuso di dipendenza economica richiede prova congiunta di uno squilibrio eccessivo, dell’assenza di alternative effettive sul mercato e dell’abuso della posizione dominante in violazione della buona fede.
- Nell’amministrazione straordinaria dei grandi insolventi i contratti in corso proseguono ope legis fino a quando il commissario non eserciti lo scioglimento; la prosecuzione del rapporto comporta il diritto del contraente in bonis al pagamento, in prededuzione, delle prestazioni eseguite dopo l’apertura della procedura, anche in assenza di formale subentro.
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