Cassazione Civile, Ordinanza n. 10477/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da lavori di abbattimento e ricostruzione di un fabbricato di proprietà del ricorrente, affidati in appalto a una società esecutrice. Durante i lavori crollava anche un vano di passaggio di proprietà di altri soggetti, poggiante in parte sull'immobile demolito. Ne scaturivano tre giudizi riuniti: uno promosso dai proprietari del vano crollato contro il proprietario del fabbricato e l'impresa; uno promosso dal proprietario del fabbricato contro l'impresa e i comproprietari del vano per ottenere la ricostruzione del vano e il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata ultimazione dei lavori e dalla decadenza del permesso a costruire; uno promosso dall'impresa contro la propria assicuratrice per essere manlevata. La Corte d'appello, pur escludendo la responsabilità del proprietario e riconoscendo la sola responsabilità dell'impresa, ha rigettato la domanda risarcitoria del proprietario ritenendo non provato il danno da indisponibilità dell'immobile. Il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 334 c.p.c. per avere ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo dell'assicuratrice; 2) nullità per mancata evocazione in appello di alcuni soggetti presenti in primo grado; 3) violazione del giudicato e dell'art. 334 c.p.c. quanto alla garanzia assicurativa; 4) omesso esame della distruzione totale dell'immobile; 5) violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 c.c. e 115 c.p.c. per il rigetto della domanda risarcitoria nonostante la prova del pregiudizio da mancata disponibilità dell'immobile; 6) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere valorizzato contestazioni non dedotte; 7) nullità della sentenza per omesso esame della documentazione prodotta. La Cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, inammissibili il secondo, il quarto, il sesto e il settimo, e fondato il quinto, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso il risarcimento per difetto di prova del danno, senza considerare che la perdita della disponibilità dell'immobile e della possibilità di goderne o ricavarne utilità costituisce un danno conseguenza risarcibile, anche con valutazione equitativa o presuntiva, se allegato e provato nei suoi elementi essenziali. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame del quinto motivo e per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi primo e terzo, dichiarato inammissibili i motivi secondo, quarto, sesto e settimo, e accolto il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda risarcitoria del proprietario alla luce dei principi sul danno da indisponibilità dell'immobile e sulla necessità di considerare la perdita del godimento diretto o dell'utilità economica del bene come danno conseguenza risarcibile. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo in tema di impugnazioni e connessione tra giudizi riuniti
la riunione per connessione non elimina l'autonomia delle cause riunite
richiamato ai fini del giudicato interno su capi non impugnati
richiamato nel primo motivo per il termine per impugnare
richiamato nel primo motivo sulle impugnazioni incidentali
l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l'impugnazione principale renda attuale l'interesse dell'appellato a reagire, anche su capi autonomi o in cause riunite
utilizzato come parametro dei motivi per violazione di legge
utilizzato per dedurre nullità del procedimento e della sentenza
l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non meri elementi istruttori
esclusa la sua applicazione perché venuto meno il nesso causale tra la cosa e il danno, essendo la causa del pregiudizio riferita alla sola imperizia dell'impresa esecutrice
richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno
il risarcimento richiede perdita o mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'illecito
la liquidazione equitativa è possibile solo se il danno non sia provabile nel suo preciso ammontare, ma non sostituisce l'onere di allegazione e prova del pregiudizio
richiamato come norma generale della responsabilità aquiliana e del danno ingiusto
richiamato per i criteri di liquidazione del danno aquiliano
la non contestazione opera solo per fatti allegati specificamente e non esonera dalla prova quando i fatti non siano stati debitamente dedotti
il giudice non può porre a fondamento della decisione fatti o contestazioni non dedotti dalle parti
richiamato nel censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
dedotto come vizio di motivazione per omesso esame della documentazione prodotta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non applicato il raddoppio del contributo unificato per effetto dell'accoglimento del ricorso
Massime di principio
- L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l'impugnazione principale renda attuale l'interesse della parte che aveva prestato acquiescenza, anche se l'incidentale investe capi autonomi della sentenza o si colloca in un processo con cause riunite; il criterio decisivo è l'interesse concreto all'impugnazione, non la sola connessione tra i capi.
- La riunione di cause per connessione non elimina l'autonomia sostanziale e processuale delle singole controversie, ma l'impugnazione principale proposta in una di esse può comunque incidere sull'assetto complessivo degli interessi e legittimare impugnazioni incidentali tardive in altra causa riunita, se vi è riflesso diretto sulla posizione dell'impugnante incidentale.
- In tema di responsabilità per indisponibilità di un immobile, il danno risarcibile non coincide automaticamente con l'evento lesivo: occorre allegare e provare il danno-conseguenza, ma la prova può essere anche presuntiva quando le caratteristiche del bene e della situazione consentano di inferire, secondo id quod plerumque accidit, la perdita del godimento o dell'utilità economica del bene.
- La perdita della possibilità di godimento diretto di un immobile, specie se destinato ad abitazione del proprietario, costituisce un pregiudizio risarcibile in quanto compressione del contenuto del diritto di proprietà; la liquidazione può essere equitativa, parametrata al valore locativo di mercato o ad altra misura coerente con l'utilità perduta.
- Il giudice di merito non può rigettare la domanda risarcitoria limitandosi a negare la prova del danno quando dagli atti risultino allegazioni specifiche idonee a descrivere la concreta utilità perduta; la verifica deve riguardare il danno conseguenza e la sua prova, non potendosi ridurre il sindacato a una astratta negazione del pregiudizio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di documenti o elementi istruttori, né criticare il diverso apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
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