Cassazione Civile, Ordinanza n. 07625/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasceva da una lite tra vicini proprietari di immobili contigui. In primo grado, alcuni proprietari chiedevano che fossero ridotte alle distanze di legge due finestre e un terrazzo/loggia realizzati sull’immobile confinante; la controparte proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la rimozione di tre finestre nel fabbricato avversario e di un balconcino, ritenuti più ampi rispetto alle aperture preesistenti. Il tribunale accoglieva entrambe le domande. In appello, la corte territoriale respingeva la riconvenzionale relativa alle tre finestre e al balconcino, ritenendo che le tre aperture al piano terra non fossero state ampliate in modo significativo e che, comunque, i ricorrenti non avessero chiesto espressamente la regolarizzazione delle luci ai sensi degli artt. 901 e 902 c.c.; quanto al manufatto al piano superiore, lo qualificava come loggia e lo considerava mera sostituzione di una finestra preesistente già costituente veduta, senza aggravamento della servitù. Nel ricorso per cassazione, i proprietari soccombenti lamentavano: 1) violazione degli artt. 112, 901 e 902 c.p.c./c.c. per avere la corte d’appello rigettato la domanda riconvenzionale assumendo l’assenza di una domanda specifica di regolarizzazione delle luci, nonostante la richiesta di eliminazione o riduzione delle aperture; 2) violazione degli artt. 907 e 1067 c.c. per non avere verificato se la trasformazione della finestra in loggia e il suo ampliamento comportassero un aggravamento non consentito della servitù di veduta sul fondo servente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non investiva una delle rationes decidendi autonome della sentenza impugnata: la corte d’appello aveva infatti accertato in fatto che le tre finestre al piano terra non erano state ampliate rispetto allo stato originario, e tale accertamento non era stato specificamente censurato. Ha inoltre osservato che, ove si trattasse di luci irregolari, la domanda di eliminazione/riduzione non coincide con quella di regolarizzazione ex artt. 901 e 902 c.c., sicché il giudice non può pronunciarsi ultra petita. Anche il secondo motivo è stato respinto perché la qualificazione del manufatto come veduta/loggia sostitutiva di una finestra preesistente e l’esclusione di un aggravamento della servitù costituiscono accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità se non denunciati come vizi motivazionali nei limiti consentiti. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può attribuire un rimedio diverso da quello domandato
disciplina i requisiti delle luci; la regolarizzazione presuppone una domanda specifica e distinta dalla richiesta di eliminazione di vedute
consente la regolarizzazione delle luci irregolari secondo i presupposti propri della norma
tutela le distanze e i limiti alle vedute sul fondo vicino; la sua violazione va valutata in relazione alla effettiva modifica della veduta
richiamato per il divieto di aggravamento della servitù; non ricorre se la trasformazione non modifica sostanzialmente l’esercizio della veduta
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
regola la trattazione camerale e delimita la funzione della memoria, che non può integrare i motivi di ricorso
menzionato solo in relazione alla memoria di replica nel giudizio di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di rigetto dell’impugnazione, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata: la censura deve colpire ciascun autonomo fondamento della decisione.
- L’accertamento se un’apertura costituisca, sin dall’origine, una veduta o una luce, e se le opere successive ne abbiano o meno ampliato l’estensione, è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
- La domanda diretta a far eliminare o ridurre vedute illegittime è diversa, per petitum e presupposti, dalla domanda di regolarizzazione delle luci: il giudice non può sostituire d’ufficio un rimedio all’altro senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La funzione delle memorie depositate nel procedimento camerale di cassazione è meramente illustrativa e chiarificatrice dei motivi già enunciati, non potendo servire a introdurre nuove censure o a integrare il ricorso.
- La trasformazione di un’apertura preesistente non integra violazione delle norme sulle vedute se non comporta un sostanziale aggravamento della possibilità di inspicere e prospicere in alienum rispetto alla situazione originaria.
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